CBAM 2026: obblighi, scadenze e impatti per gli importatori

Giovedì  12 febbraio 2026 non perdere il webinar organizzato dai nostri professionisti per avere un quadro chiaro e pratico di ciò che accadrà nei prossimi mesi, cosa dovranno fare le imprese nel concreto e come adeguare le procedure per non incorrrere in sanzioni.

REGISTRATI QUI!

——————————————————————

L’entrata in vigore del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) rappresenta una delle svolte normative più rilevanti nel percorso dell’Unione Europea verso la decarbonizzazione e la tutela della competitività industriale. Con il Regolamento (UE) 2023/956, la Commissione Europea introduce un sistema di adeguamento del carbonio alle frontiere destinato a ridefinire profondamente le regole per l’importazione di beni ad alta intensità emissiva.

A partire dal 1° gennaio 2026, il CBAM passerà dal regime transitorio alla sua fase definitiva, imponendo nuovi obblighi, una maggiore tracciabilità e un controllo più rigoroso sulle emissioni incorporate nei prodotti importati. Questo approfondimento analizza il quadro normativo, gli adempimenti richiesti e le implicazioni operative per le imprese europee.

Obiettivi e logica del CBAM

Il CBAM nasce nell’ambito del Green Deal europeo come strumento per contrastare il carbon leakage, ossia lo spostamento delle produzioni più emissive verso Paesi con normative ambientali meno severe. Il meccanismo introduce un prezzo del carbonio sulle importazioni, proporzionale alla CO₂ emessa durante la produzione del bene, al fine di creare condizioni concorrenziali eque tra produttori europei ed extra-UE.

Il prezzo dei futuri certificati CBAM, che gli importatori dovranno acquistare e restituire annualmente, è allineato al valore del mercato EU ETS, vero riferimento per le politiche europee di riduzione delle emissioni. Il principio è semplice: chi produce o importa beni carbon-intensive deve sostenere un costo coerente con il livello europeo di carbon pricing.

Oltre a contribuire agli obiettivi climatici europei al 2030 e al 2050, il CBAM incentiva una maggiore trasparenza e una migliore qualità dei dati relativi alle emissioni incorporate nei prodotti industriali.

Fase transitoria (2023–2025): un periodo di test per imprese e autorità

Dal 1° ottobre 2023 è operativo il regime transitorio del CBAM, che non prevede ancora l’acquisto dei certificati ma introduce obblighi dichiarativi stringenti. Gli importatori devono trasmettere, entro un mese dalla fine di ogni trimestre, una relazione CBAM contenente:

  • volume delle merci importate ricadenti nell’ambito di applicazione
  • emissioni incorporate nei prodotti
  • eventuali carbon price applicati nel Paese di produzione
  • informazioni sul processo produttivo, se disponibili

Quando i dati primari non sono forniti dal produttore extra-UE, è possibile utilizzare valori di default elaborati dalla Commissione. Tuttavia, questa possibilità sarà gradualmente ridotta con l’ingresso nella fase definitiva, rendendo indispensabile una maggiore collaborazione con i fornitori esteri e una migliore capacità interna di gestione dei dati emissivi.

L’ultimo report della fase transitoria, relativo al quarto trimestre 2025, dovrà essere presentato entro il 31 gennaio 2026.

Dal 2026 il CBAM diventa pienamente operativo: obblighi e novità

Con il passaggio al regime definitivo, previsto per il 1° gennaio 2026, il CBAM introduce una serie di adempimenti aggiuntivi che richiederanno una revisione dei processi aziendali.

Autorizzazione obbligatoria per gli importatori

Gli operatori che importano più di 50 tonnellate annue di merci CBAM devono ottenere la qualifica di Dichiarante CBAM autorizzato. Per elettricità e idrogeno, l’obbligo si applica indipendentemente dalle quantità.

La richiesta dovrà essere presentata al MASE entro il 31 marzo 2026, e l’autorità disporrà di un massimo di 120 giorni per valutarla. Tra i requisiti analizzati rientrano:

  • solidità economico-finanziaria dell’impresa
  • adeguatezza dei sistemi di controllo interno
  • capacità di monitorare e verificare le emissioni incorporate nei prodotti importati

Durante l’istruttoria sarà comunque possibile continuare a importare, a condizione di indicare in dogana l’avvenuta presentazione della domanda.

Possibili sanzioni in caso di mancata autorizzazione

La mancata presentazione dell’istanza entro la scadenza può comportare:

  • sanzioni amministrative
  • segnalazioni alle autorità competenti
  • nei casi più gravi, blocco delle merci in dogana finché non avverrà la regolarizzazione

Ambito di applicazione: le merci soggette a CBAM

Il CBAM si applica alle importazioni provenienti da Paesi terzi non collegati all’EU ETS. Le categorie merceologiche incluse, elencate nell’Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 956/2023, comprendono beni caratterizzati da processi industriali ad alta intensità energetica ed emissiva. Tra i principali:

  • ferro e acciaio
  • alluminio
  • cemento
  • fertilizzanti
  • elettricità
  • idrogeno

Per molte di queste categorie, il CBAM considera non solo le emissioni dirette (Scope 1), ma anche le emissioni indirette (Scope 2), quando rilevanti.

Questa impostazione rende il monitoraggio delle emissioni più complesso rispetto ai tradizionali requisiti doganali, richiedendo alle aziende nuovi flussi informativi e una stretta collaborazione con i produttori stranieri.

Certificati CBAM: l’avvio dal 2027

Il sistema di certificati, nella sua forma completa, entrerà in vigore il 1° febbraio 2027, quando gli Stati membri inizieranno la vendita dei crediti CBAM attraverso una piattaforma europea dedicata.

Come funziona il meccanismo dei certificati

Gli importatori dovranno:

  • acquistare certificati in quantità proporzionale alle emissioni incorporate nei prodotti importati l’anno precedente;
  • restituire annualmente il numero richiesto di certificati
  • registrare tutte le operazioni nel Registro CBAM
  • conservare la documentazione necessaria a comprovare i dati dichiarati

Il prezzo dei certificati sarà aggiornato settimanalmente e allineato al valore del mercato EU ETS. Per le importazioni del 2026, invece, il calcolo avverrà sulla base della media trimestrale dei valori ETS.

Strumenti di flessibilità

Il regime prevede alcune misure correttive, come:

  • possibilità di riacquisto da parte dello Stato dei certificati in eccedenza
  • riconoscimento di carbon pricing già pagati nel Paese d’origine, a condizione che siano considerati equivalenti agli standard europei

CBAM e implicazioni per le imprese: perché è necessario prepararsi subito

Il CBAM non rappresenta solo un nuovo adempimento amministrativo, ma una trasformazione profonda delle modalità con cui le aziende gestiscono l’importazione di prodotti ad alto contenuto emissivo. Le imprese devono predisporre sistemi affidabili di raccolta dati, rafforzare i controlli interni, verificare la correttezza dei codici doganali e instaurare flussi informativi chiari e continuativi con i fornitori extra-UE.