Il trattamento fiscale degli omaggi
Quando le aziende provvedono ad omaggiare i clienti, i fornitori ed i dipendenti con doni o cene natalizie, è importante dal punto di vista fiscale, tenere conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’iva.
In particolare, ai fini di un corretto inquadramento della normativa fiscale applicabile, è fondamentale distinguere, da una parte, se gli omaggi sono acquistati per la donazione o se vengono prodotti direttamente dall’impresa, e dall’altra, se il destinatario dell’omaggio risulta essere un dipendente o un soggetto esterno all’impresa.
I trattamenti fiscali differiscono proprio in base alle due variabili sopra identificate. Si possono dunque presentare le situazioni di seguito riportate.
Omaggi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa a soggetti terzi
Secondo il D.Lgs. 175/2014 i beni non rientranti nell’attività d’impresa dati in omaggio a soggetti terzi sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa nel periodo di sostenimento, se il valore unitario non supera i 50 € (art.108, co.2, D.P.R. 917/1986).
Nel caso in cui detto limite fosse superato essi andrebbero a ricadere nella disciplina delle spese di rappresentanza e quindi i costi sarebbero deducibili secondo le seguenti soglie di deducibilità:
- 1,5% dei ricavi ed altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
- 0,4% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.
Se il limite di deducibilità viene superato la parte eccedente deve intendersi indeducibile.
In merito invece all’imposta sul valore aggiunto il D.P.R. 633/1972 afferma che l’iva sulle spese di rappresentanza non è ammessa in detrazione ad eccezione di quelle spese sostenute per l’acquisto di beni con costo unitario inferiore a 50 euro.
Omaggi a soggetti terzi di beni autoprodotti
In questi casi ad essere ceduti come omaggi a terzi sono i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa. Poiché tali beni da un punto di vista reddituale, vengono acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati ad omaggio, i relativi costi si costituiranno come spese di rappresentanza. Una volta riclassificati andranno dunque a rispettare le regole di deduzione già viste al punto precedente.
In merito all’Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta (tramite emissione di autofattura per omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, se non disponibile, del prezzo di costo dei beni nel momento in cui viene effettuata la cessione.
Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa
Quando il bene in omaggio viene destinato ai dipendenti , a prescindere dal fatto che sia o meno oggetto di produzione e/o commercializzazione da parte dell’impresa, il costo di acquisto è da considerarsi come “spesa per prestazioni di lavoro dipendente” secondo quanto stabilito dall’art.95 del TUIR e non nelle spese di rappresentanza. La componente negativa di reddito risulterà essere quindi interamente deducibile secondo le regole proprie di tale categoria di costi.
Ai fini IVA bisogna invece distinguere se l’omaggio è un bene che non rientra nell’attività d’impresa o se viene autoprodotto.
Nel primo caso l’imposta è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, nel secondo invece la disciplina applicabile è quella già descritta per gli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi.
Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni
I professionisti che acquistano beni per cederli a titolo gratuito devono distinguere il trattamento fiscale in base al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o dipendenti.
Nel primo caso il costo costituisce spesa di rappresentanza e sarà deducibile nel limite del 1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta nel quale l’omaggio viene ceduto. Le spese sono ammesse in deduzione per cassa, mentre ai fini Iva, l’importo è detraibile se il valore unitario dell’omaggio non supera i 50 euro.
Se la cessione gratuita è effettuata nei confronti dei dipendenti il costo di acquisto va classificato nelle “spese per prestazioni di lavoro dipendente”, di conseguenza, tali costi saranno interamente deducibili mentre l’Iva risulterà indetraibile.