La Corte di Cassazione fa chiarezza sulla prova del licenziamento orale
Con la recentissima sentenza n. 3822 dell’8 febbraio 2019, la Corte di Cassazione – sezione lavoro – si è pronunciata sulla ripartizione degli oneri probatori in materia di licenziamento orale, accogliendo la censura della datrice di lavoro – in veste di parte ricorrente – statuendo che “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione della prestazione lavorativa; nell’ipotesi in cui il datore eccepisca le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoria – da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. – perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale ex art. 2697 c.c.”.
In particolare, con il primo motivo di doglianza, si lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.1 e 2 c.c. per avere la Corte d’Appello posto a carico del datore di lavoro l’onere di provare le dimissioni del lavoratore, nonostante non vi fosse prova certa dell’avvenuta intimazione in forma orale del licenziamento, ma soltanto del fatto oggettivo della cessazione del rapporto lavorativo.
A ben vedere con tale pronuncia la Corte di Cassazione tenta di superare le disarmonie che hanno dato luogo a letture talvolta non convergenti di vicende processuali contigue.
In tema di ripartizione dell’onere probatorio del licenziamento intimato in forma orale si registra, infatti, un primo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità incentrato sulla contrapposizione tra “prova dell’estromissione”, gravante sul lavoratore, e “prova delle dimissioni” quale eccezione in senso stretto, di pertinenza datoriale, senza che risultasse sempre agevole decifrare a quale degli oneri probatori si dovesse dare priorità nella contesa processuale, ovvero in caso di incertezza. (tra le altre: Cass. 4717 del 2000; 14977 del 2000; 14082 del 2010; 21684 del 2011).
Di diverso avviso erano, invece, significativi precedenti della stessa Corte di Cassazione secondo i quali, in punto di ripartizione dell’onere probatorio circa un dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la “estromissione” dal rapporto non coincide tout court con il fatto della “cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo” (Cass. n. 31501 del 2018; cfr. Cass. 6900 del 2016; 15556 del 2016; 22901/2010; 7839/2000; 5427/1999).1
La pronuncia in commento ha espressamente avallato questo secondo orientamento statuendo che laddove il licenziamento sia impugnato come orale, nel caso in cui il datore di lavoro opponga l’estinzione del rapporto in conseguenza di dimissioni del dipendente, e perduri una non superabile incertezza probatoria, opererà la regola dell’art. 2697 c.c.: pertanto, il lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua domanda la vedrà respinta, anche se non risultino provate neanche le dimissioni eccepite dal datore, ciò in ossequio al risalente principio processuale secondo cui l’onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l’attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda. Risulta, dunque, acclarato che l’insufficienza della prova sulle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell’avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall’onere di dimostrare adeguatamente la fondatezza nel merito della pretesa stessa (cfr. Cass. 1522 del 1983; Cass. 3148 del 1985; Cass. 3099 del 1987; Cass. N. 2680 del 1993: Cass. 5192 del 1998; Cass. 8164 del 2000; Cass. 3642 del 2004; Cass. 13390 del 2007).