Il Socio S.r.l. moroso nell’aumento di capitale non va escluso
La Corte di Cassazione con la sentenza numero 1185 dello scorso 23 gennaio ha chiarito che il socio di una s.r.l. moroso nell’esecuzione dei versamenti dovuti alla società a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale non può, ai sensi dell’art. 2466 c.c., essere escluso dalla compagine sociale se è titolare della partecipazione sin dalla costituzione della società stessa.
Nel caso in esame il socio aveva sottoscritto per intero la quota di capitale a lui spettante, versando immediatamente il 25% della quota sottoscritta, ma non aveva eseguito il versamento del restante 75%. Visto l’ inadempimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2466 c.c. gli amministratori, dopo aver diffidato il socio moroso ad eseguire il conferimento, deliberavano la vendita della sua intera partecipazione sociale. In mancanza di compratori escludevano il socio, trattenevano le somme riscosse, e l’assemblea deliberava la riduzione del capitale per la misura corrispondente all’intera partecipazione sociale.
La Corte di Cassazione in primo luogo ribadisce che la disposizione di cui all’art 2466 c.c., in quanto volta a preservare l’effettività del capitale sociale, trova applicazione anche qualora il debito in capo al socio derivi dalla (mancata) sottoscrizione della quota di capitale in aumento a lui spettante.
Nel caso in esame la Corte ha tuttavia ritenuto illegittima l’esclusione del socio e la riduzione del capitale sociale per un valore pari all’intera sua partecipazione sociale ovvero la quota originariamente sottoscritta e liberata in sede di conferimento iniziale e la quota rimasta inadempiuta (a seguito dell’aumento di capitale sottoscritto). Il socio, seppur moroso per una quota di capitale, era comunque titolare di una partecipazione sociale (interamente liberata) sin dalla costituzione della società. Pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l’assemblea avrebbe dovuto deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall’aumento non onorato, fatto salvo il caso in cui lo statuto preveda l’indivisibilità della quota (fattispecie esclusa nel caso esaminato dalla citata sentenza),caratteristica che effettivamente non avrebbe consentito all’organo amministrativo di procedere solo alla vendita o annullamento della parte proporzionale non liberata.
In ultimo, relativamente al tema dei diritti spettanti al socio moroso, la Corte ha ribadito che lo stesso non è ammesso, ai sensi dell’art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma che non perde comunque il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., sino a che rimane parte della compagine societaria.