Impossibile la preventiva rinuncia all’indennità di avviamento

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15373/18 fa chiarezza sulla possibilità di rinunciare preventivamente all’indennità di avviamento.

Il locatore di locali ad uso non abitativo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore dell’esercizio commerciale a titolo di indennità di avviamento.

A fondamento dell’opposizione il locatore deduceva l’infondatezza della pretesa per l’esistenza di una clausola contrattuale con cui le parti escludevano la corresponsione dell’indennità di avviamento poiché di questa si era tenuto conto nella determinazione del canone.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione aderendo alla Sentenza n. 14611/2005 della Cassazione che afferma: “la previsione di un canone inferiore a quello originariamente concordato è ammissibile in presenza di una rinuncia da parte del conduttore ai diritti derivanti dal contratto di locazione relativamente alla prelazione, al riscatto ed all’indennità.”

La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado.

Il locatore ricorreva per Cassazione denunziando la violazione dell’art. 79 L. n. 392/78.

La Cassazione dichiarava il motivo fondato osservando che la prevalente giurisprudenza di legittimità interpreta l’art. 79 L. n. 392/78 come norma volta a tutelare alcuni diritti imprescindibili del conduttore, specificamente individuati, da qualsiasi possibilità di elusione degli stessi.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15373/18 afferma che i diritti vantati dal conduttore solo una volta sorti sono disponibili e possono essere oggetto di rinunzia, con o senza corrispettivo a favore del locatore, non ostandovi la tutela di cui all’art. 79 L. n. 392/78 che è volta ad impedire che diritti vantati dal conduttore siano oggetto di un’elusione di tipo preventivo.

Pertanto si consiglia alle parti di evitare di inserire, all’interno del contratto di locazione, clausole contrarie all’orientamento sopra riportato.

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