Escluso il reato di dichiarazione infedele per il transfer pricing
Nessuna conseguenza sul piano penal-tributario può discendere da una rettifica dei prezzi di trasferimento: lo ha affermato la Commissione Tributaria Regionale di Milano con sentenza 4 settembre 2018 n. 3674.
I giudici regionali hanno negato l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento, in presenza di fattispecie di rilevanza penale, al caso di accertamento di maggiori imponibili conseguenti alla rideterminazione dei prezzi di trasferimento praticati dalla società perché questo tipo di rettifica è basata su metodi valutativi e discrezionali.
L’attuale disciplina del reato di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000) esclude che possa essere data rilevanza, ai fini del superamento delle soglie, alla “valutazione di elementi positivi e negativi di reddito oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali”. Pertanto, la CTR Lombardia ha ritenuto che l’applicazione di una diversa metodologia di analisi transfer pricing, implicando valutazioni discrezionali, non potesse dare seguito a una legittima notizia di reato a carico del contribuente.