Rottamazione – ter per i crediti insinuati al passivo
L’articolo 3 del D.L. 119/2018, ai commi 15 e 18, ha introdotto la possibilità di usufruire della definizione agevolata per i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, anche se rientranti in un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero in una procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi di impresa.
In particolare, al comma 18, il legislatore ha specificato che alle somme occorrenti per la definizione agevolata in ambito concorsuale si applica la disciplina dei crediti prededucibili ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del Regio Decreto n. 267 del 1942.
La nuova previsione normativa, che presenta una struttura simile all’articolo 6 comma 13 del DL 193/2016 (rottamazione-bis), determina quindi una mutazione della natura del credito, da concorsuale a prededucibile.
L’adesione alla rottamazione presuppone pertanto una valutazione compiuta da parte degli organi di procedura in merito alla convenienza ad ampliare il novero dei crediti prededucibili in favore di una riduzione dei crediti complessivi, con l’obiettivo di non compromettere le ragioni di soddisfazione degli altri creditori concorsuali.
In merito all’ammissibilità della rottamazione in pendenza di fallimento, l’Agente della Riscossione, rispondendo a suo tempo ai quesiti formulati dall’ODCEC in occasione della precedente definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 (c.d. rottamazione – bis), aveva già confermato la possibilità per il curatore di poter accedere alla rottamazione di ruoli iscritti nello stato passivo già approvato. Nella medesima sede era stata inoltre riconosciuta al curatore l’opportunità, previa autorizzazione da parte degli organi di procedura, di essere soggetto legittimato a presentare la richiesta di adesione. In tale ottica e viste le analogie con la precedente definizione agevolata, sono da ritenersi valide le medesime conclusioni anche per la rottamazione – ter.
Sotto il profilo pratico, però, si pone il dubbio di come operare nel caso in cui il credito, rispettando i requisiti per accedere alla definizione agevolata di cui al D.L. 119/2018, sia stato integralmente ammesso, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, allo stato passivo del fallimento già reso esecutivo.
Assimilando la volontà di aderire alla definizione agevolata dopo la formazione dello stato passivo ad un atto di transazione con il creditore ex art. 35 del Regio Decreto, il curatore dovrebbe quindi necessariamente informare preventivamente il Giudice Delegato dimostrando l’effettiva convenienza dell’adesione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivamente, ai sensi del comma 1, chiedere autorizzazione a procedere al Comitato dei Creditori, motivando l’opportunità di abbattere l’ammontare complessivo del debito erariale per l’importo relativo a sanzioni ed interessi.
In caso di parere positivo degli organi di procedura, il curatore dovrebbe presentare un’istanza ai sensi dell’art. 111 bis comma 3 Legge Fallimentare per ottenere l’autorizzazione al pagamento di un credito di natura prededucibile al di fuori del piano di riparto.
Infine, in caso di perfezionamento della rottamazione, sarebbe buona norma presentare al Giudice Delegato l’istanza per la modifica dello stato passivo già reso esecutivo, relativamente al credito originariamente ammesso come concorsuale e successivamente, modificato con natura prededucibile per effetto del perfezionamento della definizione agevolata di cui all’art. 3 comma 18 del D.L. 119/2018.
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