Rivalutazione dei beni di impresa: le condizioni previste dal Decreto “Agosto”

Il DL 104/2020, l’ultimo in ordine di tempo tra i decreti emergenziali varati per far fronte agli effetti economici dell’emergenza sanitaria in atto, allarga la gamma delle opportunità di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni.

La nuova disciplina, valida per l’anno 2020, come chiarito dalla relazione che accompagna il decreto, si applica ai singoli beni (senza alcun vincolo per categorie omogenee) e alle partecipazioni risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, con la sola eccezione dei beni immobili merce.

Rispetto alle precedenti discipline della rivalutazione, l’art. 110 del Decreto Agosto dispone che i maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto fiscalmente (per quanto non attiene a plus o minusvalenze) già a partire dal periodo di imposta 2021 mediante pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e delle addizionali, con aliquota del 3%: questa misura particolarmente agevolata è prevista in via generale per tutti i soggetti, a prescindere dal tipo di attività esercitata, dagli effetti dell’emergenza sul volume di ricavi e/o sul fatturato nel 2020, nonchè dal tipo di contabilità adottata.

La rivalutazione dovrà essere effettuata nel bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 e dovrà essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. L’imposta sostitutiva potrà essere pagata in tre tranches annuali di pari importo, con decorrenza dalla data di versamento del saldo delle imposte relativo all’anno 2020 e ai due successivi.

In caso di cessione, assegnazione o destinazione a finalità estranee all’attività d’impresa, i plusvalori (o i minusvalori) generati dai beni rivalutati potranno essere riconosciuti solo a partire dal quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata: ciò significa che una plusvalenza realizzata entro il 2023 non potrà beneficiare degli effetti della rivalutazione.

La rivalutazione del beni disciplinata dal DL 104/2020, inoltre, può essere limitata all’adeguamento civilistico dei valori in bilancio, senza alcun effetto fiscale.

 

Alessandro Poli