Rimborso dei finanziamenti dei soci: valore probatorio delle annotazioni sul libro giornale
Italian Supreme Court Decision n. 4261 on the 19th of February 2020 (see the attached file – Italian)Corte di Cassazione Sezione I Civ. Ordinanza n. 4261 del 19 febbraio 2020 (qui in allegato)
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affermato che in sede di giudizio, al fine di ottenere il rimborso dei finanziamenti dei soci, non è sufficiente allegare che la somma risulti dovuta in base alle scritture contabili, e in particolare in base alle annotazioni contenute nel libro giornale. Per poter ritenere soddisfatto l’onere della prova del diritto al rimborso, il socio che faccia valere tale diritto (ossia domandi la condanna della società alla restituzione) deve fornire «ulteriori specifiche indicazioni circa la natura e le condizioni del finanziamento». Esse costituiranno elementi di prova al fine di ricostruire «la reale intenzione» delle parti (il socio e la società). Tale accertamento in concreto spetta al giudice e ha come risultato l’inquadramento del versamento effettuato dal socio nella cornice legale rappresentata dal contratto. A tale riguardo, nella pronuncia in esame la Corte richiama numerosa giurisprudenza di legittimità e ribadisce la differenza fra
- versamenti a titolo di finanziamento (ricondotti alla fattispecie del contratto di mutuo) e
- versamenti in conto capitale (ricondotti alla fattispecie del contratto atipico di conferimento) in cui vi sia la generica volontà di «incrementare il patrimonio sociale».[1]
Nel compiere l’operazione interpretativa di ricostruzione della «volontà negoziale delle parti», il giudice dovrà tenere conto (i) del «modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto», (ii) delle «finalità pratiche cui esso appare essere diretto» e (iii) degli «interessi che vi sono sottesi».
Nella vicenda processuale de qua, sia in sede di giudizio di primo grado, sia in sede di giudizio di secondo grado, la domanda di rimborso era al contrario stata accolta (con ragionamento ritenuto insufficiente dalla Corte di Cassazione) poiché i pretesi finanziamenti
- Risultavano dal libro giornale della società, le cui risultanze contabili non erano state oggetto di contestazione; e
- «Non (erano) collegati ad una specifica causale»;
La S.r.l. convenuta, così soccombente in entrambi i gradi di merito, ricorreva per cassazione argomentando che le risultanze contabili, seppur non contestate, non avrebbero potuto esse sole essere poste a fondamento della decisione in quanto sufficienti a qualificare il versamento quale “mutuo” ossia “erogazione di capitale di credito”, ed escludere che si trattasse in realtà di “erogazione di capitale di rischio”. La Corte di Cassazione ha accolto le doglianze, ritenuto integrata la violazione e falsa applicazione delle norme contenute negli articoli 1813 (contratto di mutuo) e 2697 (ripartizione dell’onere della prova) del codice civile, e ha conseguentemente cassato con rinvio in Corte d’Appello.
[1] Da tenere distinti dai casi (che rappresentano un tertium genus, non espressamente richiamato dal testo della pronuncia in esame) in cui invece vi è uno specifico vincolo di destinazione delle somme versate, come ad esempio nel caso di versamenti in conto futuri aumenti di capitale (come ricordato da Cassazione n. 7980/2007)