Regime degli Impatriati anche per i non iscritti all’AIRE

L’Agenzia delle Entrate ha da sempre ritenuto che la mancata iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) per il periodo di permanenza all’estero fosse requisito sufficiente a considerare di default un soggetto quale fiscalmente residente in Italia.

Tale presunzione aveva come conseguenza, tra le altre, quella di non poter trarre vantaggio del beneficio in commento proprio a fronte del mancato rispetto di tale requisito formale.
Tale impostazione è sempre stata in contrasto con le disposizioni convenzionali (che, in quanto tali, prevalgono sulla normativa interna), le quali, se redatte secondo il modello OCSE, prevedono che il conflitto di residenza debba essere risolto avendo cura di considerare come prevalenti il luogo dell’abitazione permanente, l’ubicazione del centro degli interessi vitali (relazioni personali ed economiche) o il luogo di soggiorno abituale sul requisito formale (in questo caso, iscrizione all’AIRE).

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello nn. 204 del 25 giugno 2019, sembra discostarsi dalla sua storica posizione con i primi chiarimenti in merito all’estensione, ad opera del DL 34/2019, delle disposizioni di favore per gli impatriati ai soggetti non iscritti all’AIRE nel periodo precedente al rientro.

L’art. 5 comma 5 del DL 34/2019 dispone, in linea generale, che la disciplina del regime fiscale in commento, così come da quest’ultimo novellata, si applichi nei confronti di quei contribuenti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta al quesito posto dal contribuente, chiarisce che le disposizioni agevolative del regime degli impatriati tendono a individuare il requisito della residenza all’estero anche secondo i criteri dettati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Nel caso di specie, un cittadino italiano residente a Londra dal 2016 è iscritto all’AIRE dal 2017 e rientra in Italia nel 2019. Secondo l’Agenzia qualora tale soggetto sia in grado di provare la sua residenza estera dal 2016 ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni – fermi restando gli altri requisiti richiesti – può beneficiare del regime degli Impatriati sin dal 2016.