Premio di 100 euro ai dipendenti: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al premio di 100 euro introdotto dall’art. 63 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) spettante ai lavoratori in possesso di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell’anno 2019 che nel mese di marzo 2020 abbiano prestato la loro attività presso la sede di lavoro.
Con la risoluzione in commento l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, la determinazione dell’importo del bonus spettante può essere effettuata utilizzando il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili previsti contrattualmente.
Tale criterio è alternativo a quello già indicato nella Circolare n. 8/E del 2020, punto 4.1., basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate ed ore ordinarie lavorabili.
Il premio di 100 euro spetta in egual misura, a parità di giorni di presenza in sede, al lavoratore che abbia svolto la propria prestazione sia in full time che in part time.
Viene altresì chiarito che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia in essere più contratti part time, il premio viene erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore che deve pertanto dichiarare a questo i giorni lavorabili e quelli effettivamente svolti anche nella sede dell’altro datore.
Si ricorda che il datore di lavoro riconosce il premio al lavoratore in via automatica a partire dalla retribuzione del mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. La somma erogata potrà essere recuperata mediante l’istituto della compensazione prevista dall’art. 17 del D. Lgs. 241/1997.