Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: le novità principali
Lo scorso 1° aprile, il cosiddetto Codice Appalti ha finalmente trovato la sua nuova e compiuta definizione giuridica nel Decreto-legge 36/2023 che entrerà in vigore (tranne pochissime eccezioni) il 1° luglio 2023, data in cui verrà abrogato definitivamente il D.lgs. 50/2016.
Per ora, un interregno transitorio aiuterà gli operatori del settore a conoscere ed applicare le nuove norme in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo al mondo degli appalti di lavori.
Sono numerose le novità introdotte dal nuovo Codice Appalti. In questo approfondimento segnaliamo le più rilevanti.
Le nuove regole saranno operative in tre finestre temporali:
- dal 1° aprile è prevista la vigenza della norma
- dal 1° luglio l’operatività del Codice; per i bandi pubblicati prima di tale data si continueranno ad applicare le disposizioni previgenti
- dal 1° gennaio 2024 applicazione integrale del Codice Appalti
Principi cardine a cui si ispira il D.lgs. 36/2023
- Principio del risultato (art. 1): l’interesse pubblico primario all’affidamento del contratto di appalto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza
- Principio della fiducia (art. 2): nell’azione legittima, trasparente e corretta della Pubblica Amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici
Programmazione Lavori (artt. 37-44)
Inserimento dell’elenco delle opere prioritarie nel Documento di Economia e Finanza (DEF).
È stata, inoltre, introdotta la figura del dissenso costruttivo per superare le limitazioni all’affidamento dei contratti di appalto quando è coinvolta una pluralità di soggetti. In sede di Conferenza di Servizi, la Stazione Appaltante potrà esprimere il proprio dissenso ma dovrà motivarlo e, soprattutto, prevedere una soluzione alternativa.
Viene istituito, altresì, un Comitato Speciale dedicato all’esame dei progetti prioritari da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.
Appalto integrato (art. 44)
In tema progettazione, viene segnato il passaggio da tre a due livelli di progettazione: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo.
Ritorna anche l’istituto dell’appalto integrato: il relativo contratto potrà avere ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, fatta eccezione per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Le nuove procedure sotto la soglia europea (artt. 48-55)
Stabilizzazione delle soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate. Vengono adottate definitivamente le procedure sotto la soglia previste dal cosiddetto “Decreto Semplificazioni” (DL 76/2020).
Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia, e cioè fino a € 5,3 milioni, le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione. Per gli appalti fino a € 500 mila, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate.
Applicazione delle procedure ordinarie per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. Viene meglio modulato anche il principio di rotazione: in ipotesi di procedura negoziata sarà vietato procedere in modo diretto all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.
RUP (art. 15)
Con l’acronimo RUP viene ora indicato il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. La stazione appaltante può nominarlo tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato.
Nuovo regime delle garanzie fideiussorie (art. 53)
Negli affidamenti sottosoglia europea la pubblica amministrazione non potrà richiedere alcuna garanzia provvisoria salvo che, nelle procedure negoziate senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola gara, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.
Subappalto a “cascata” (art. 119)
Tornano le recenti modifiche al D.Lgs. 50/2016 in relazione all’eliminazione dei limiti percentuali al subappalto. Viene introdotto l’istituto del subappalto “a cascata”, adeguando ulteriormente l’istituto alla normativa ed alla giurisprudenza europea con la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte dell’Ente Appaltatore.
Revisione dei prezzi (art. 60)
Viene nuovamente confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi nella documentazione di gara e nel testo del contratto di appalto. La revisione dei prezzi potrà avvenire solo in caso di variazione del costo superiore al 5% del valore del contratto, con il riconoscimento in favore dell’appaltatore dell’80% del rincaro sopportato e comprovato da idonea documentazione.
Utilizzo degli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT.
Gravi illeciti professionali (artt. 94-98)
Nella nuova riformulazione del Codice Appalti si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, attraverso una maggiore caratterizzazione delle fattispecie. Perché operi la causa di esclusione (non automatica), l’illecito professionale deve essere valutato nella sua effettiva gravità tale da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico.
È stata eliminata, ai fini dell’esclusione automatica dell’operatore, la rilevanza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per i reati “gravi” di cui all’art. 94 ed è stata eliminata la possibilità di valutare il rinvio a giudizio e il patteggiamento per i reati di cui all’art. 98. Pertanto, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale potrà essere valutato in senso negativo solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari.
Tipizzazione delle fattispecie rilevanti quali illecito professionale, attraverso l’eliminazione della possibilità di valutare ogni condotta la cui gravità sia idonea ad incidere su affidabilità e integrità dell’impresa (art. 98).
Parità di genere (art. 108, comma 7)
Previsione da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara del maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’art. 46-bis del Codice pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006).
Varianti migliorative
Il nuovo Codice Appalti prevede una disciplina meno restrittiva per l’appaltatore rispetto a quella contenuta nel D.M. 49/2001.
Collegio consultivo tecnico (art. 215)
È confermata la figura del Collegio Consultivo Tecnico, previsto in via obbligatoria su richiesta di una delle parti per gli appalti di lavori sopra-soglia europea, con pronuncia avente natura di lodo contrattuale, in assenza di una espressa volontà contraria.
Competenze ANAC
Eliminazione delle linee guida dell’ANAC. Vengono introdotti il rafforzamento delle funzioni sanzionatorie e la titolarità in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, compreso l’elenco dei soggetti aggregatori e l’anagrafe degli operatori economici.
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