Nuove regole per la pubblicità delle cripto-attività
L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (“Istituto” o “IAP”) ha annunciato la modifica dell’art. 27 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (“Codice”), con entrata in vigore il 22 marzo 2023. La norma introduce alcune regole specifiche per la corretta pubblicità delle cripto-attività. Contestualmente, l’Istituto ha pubblicato anche alcune Linee Guida sulla pubblicità di tali strumenti.
Le ragioni delle nuove regole
Le motivazioni che hanno portato all’introduzione di disposizioni specifiche in materia di pubblicità di cripto-attività risiedono nella natura altamente rischiosa e speculativa di tali strumenti, i quali sono stati infatti definiti dall’Istituto “non adatti per la maggior parte dei consumatori come investimento o mezzo di pagamento o di scambio”.
Per tale ragione, in attesa che il Regolamento europeo sulle cripto attività (c.d. “Regolamento Mica”) diventi applicabile a partire dal 2024, lo IAP ha ritenuto di intervenire per supplire al temporaneo vuoto normativo, delineando specifici obblighi informativi e di chiarezza del messaggio pubblicitario affinché il consumatore sia informato dei rischi correlati alle cripto-attività, tra cui il rischio di perdita totale del capitale investito, oltre che dei pericoli di frodi, errori o della mancanza di forme specifiche di tutela.
Il testo della norma e le Linee Guida
Tra i prodotti e servizi finanziari, bancari e assicurativi cui si riferisce l’art. 27 del Codice sono state quindi ricomprese espressamente le operazioni di investimento in cripto-attività.
L’Istituto ha poi richiamato alcuni principi generali, adattandoli alle specificità delle cripto-attività:
- Il dovere di fornire informazioni chiare, complete, accurate e aggiornate in merito a tali strumenti, affinché i destinatari del messaggio siano in grado di individuare facilmente “la natura dell’operazione, chiarendo se la stessa sia finanziaria, gli specifici rischi associati all’operazione e il relativo costo in termini di commissioni e/o tassi di interesse passivi” (art. 27 Codice)
- I destinatari non devono essere, neppure indirettamente, minori o soggetti che appaiono evidentemente tali
- Il messaggio deve avere un linguaggio comprensibile anche a un pubblico non dotato di competenze specifiche
- Il soggetto proponente e la controparte contrattuale dell’offerta devono essere individuabili in modo univoco
- L’offerta deve chiarire la propria finalità primaria: finalità di investimento (con potenziale accrescimento del capitale a fronte del rischio di perdita del medesimo) o finalità di acquisizione di servizi offerti tramite piattaforme tecnologiche (quali utility token)
- Nel caso in cui la proposta non sia soggetta alla normativa in materia di prodotti e servizi finanziari/bancari/assicurativi/operazioni di investimento, “ciò deve essere esplicitato avvertendo circa la minore tutela del consumatore e l’eventuale assenza di poteri di supervisione e controllo per le autorità di vigilanza”
- Per offerte limitate temporalmente, andrà indicato espressamente il periodo di validità
- Il messaggio non dovrà creare l’urgenza di procedere né dovrà in alcun modo presentare le cripto-attività come soluzioni a problemi personali o economici, né quali strumenti per migliorare la propria situazione economica, evitando quindi di creare aspettative false o sproporzionate
- I rischi di queste attività non dovranno essere minimizzati o banalizzati, dovendo al contrario essere messi in evidenza almeno pari all’indicazione dei potenziali guadagni. In particolare, andrà indicato in modo chiaro ed evidente che si tratta di attività che può comportare perdita dell’importo totale delle risorse impiegate (a tal fine, l’Istituto individua anche alcune formulazioni idonee a garantire una corretta informazione del consumatore, quali: “L’operatività in cripto attività non è regolamentata, può non essere adatta per i piccoli investitori e l’intero importo investito potrebbe andare perso” oppure “Le cripto attività non sono regolamentate e possono essere altamente rischiose. Non vi è alcun rimedio normativo per eventuali perdite derivanti da tali transazioni” o simili)
- Nel caso in cui si faccia riferimento ai rendimenti ottenuti, essi dovranno essere “calcolati su periodi rappresentativi in relazione alla particolare natura degli investimenti e alle oscillazioni dei risultati” (ad esempio, 12 mesi)
Conclusione
In definitiva, l’intervento dell’Istituto è volto, come sempre, a garantire la maggior tutela del consumatore da condotte ingannevoli degli operatori del mercato. Fornisce infatti un insieme di precisazioni che, seppur attuative dei generali principi di correttezza e completezza della comunicazione commerciale, si sono rese necessarie dalla particolare natura e dalle specificità delle cripto-attività e dal temporaneo vuoto normativo.
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