Novità in tema di sospensione dei versamenti
Il 29 aprile 2020 è stato convertito in legge (n. 27/2020) il DL “Cura Italia” (n. 18 del 17 marzo 2020). In sede di conversione, al fine di fronteggiare l’emergenza COVID-19, sono state apportate alcune modifiche alle misure che prevedono la sospensione dei versamenti di cui agli art. 61 e 62.
La prima rilevante modifica riguarda l’ampliamento della platea di contribuenti, in cui vengono ricompresi anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestiti (art. 61 c.1), che possono, senza ulteriori condizioni, beneficiare della proroga dei versamenti relativi a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL;
- IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2020 ovvero mediante rateizzazione, fino a cinque rate a partire dal mese di maggio 2020.
Inoltre, a norma del 4° comma dell’art. 61, è stato stabilito che entro le stesse scadenze dovranno essere versate anche le ritenute alla fonte non operate dai sostituti d’imposta aventi la sede legale o operativa nelle prime “zone rosse” individuate dal Governo, ovvero i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno; Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’.
Una specifica disciplina viene poi decretata per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche di cui al 5° comma dell’art.61. Nella versione originaria del Decreto tali soggetti potevano beneficiare della sospensione, dal 2 marzo al 31 maggio, solo dei versamenti relativi alle ritenute, ai contributi e ai premi INAIL; in base alla nuova formulazione del quinto comma la sospensione si applica anche ai versamenti IVA. La scadenza e le modalità di versamento sono le medesime già citate.
La conversione del Decreto “Cura Italia” ha modificato anche il 3° comma dell’’art.62 prevedendo che la sospensione dei versamenti IVA in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020 si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella provincia di Brescia, che pertanto si aggiunge alle già presenti province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Le scadenze e le modalità di versamento restano quelle esaminate sopra.