Omessa valutazione delle osservazioni al PVC, causa di nullità dell’accertamento
L’Agenzia delle Entrate deve sempre valutare le osservazioni presentate dei soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente.
Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza 17210 del 2 luglio 2018, la valutazione delle memorie del contribuente costituisce un vero e proprio obbligo per l’Amministrazione a pena di nullità dell’avviso di accertamento successivamente emesso: secondo i giudici di legittimità, infatti, l’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente deve essere interpretato nel senso che la nullità consegue alle irregolarità che comportino la lesione di specifici diritti ovvero al mancato rispetto dell’obbligo di valutare le osservazioni del contribuente, pur senza la necessità di esplicitare nel provvedimento impositivo le ragioni del mancato accoglimento delle stesse.
L’ordinanza depositata nei giorni scorsi riapre il dibattito sulle conseguenze della mancata considerazione dei chiarimenti addotti dal contribuente dopo la notifica del PVC, sulla quale la Corte di Cassazione si era pronunciata, in senso sfavorevole al contribuente, con sentenza 21408 del 15 settembre 2017.
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