Le attività commerciali, industriali e produttive autorizzate e non

La sospensione delle attività commerciali, industriali e produttive disposta dai numerosi decreti emanati nelle scorse settimane con provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, ha impatto a livello economico nelle seguenti macro-aree:

  • attività produttive espressamente autorizzate
  • attività produttive cosiddette “funzionali”
  • attività essenziali e di pubblica utilità
  • attività commerciali.

In linea con i chiarimenti adottati dalle rappresentanze regionali di Confindustria, nelle circolari allegate trovate risposte ad eventuali possibili quesiti. Inoltre, il documento riporta la tabella modificata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (25.03.2020) con l’elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse dalla sospensione.

Nei documenti allegati trovate anche il dettaglio dei provvedimenti presi dalle Ordinanze Regionali  n.521 e 522 del Presidente della Regione Lombardia. Tra le misure disposte:

  • la riapertura dei mercati coperti con un unico varco di accesso separato da quello di uscita e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
  • il funzionamento dei distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ma anche quelli presenti all’interno degli uffici e delle attività che possono continuare a svolgere i propri servizi
  • l’autorizzazione al commercio al dettaglio di fiori e piante all’interno degli ipermercati e dei supermercati, della consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche e della vendita a distanza (internet, corrispondenza, telefono etc.) di tutte le categorie merceologiche in conformità a quanto previsto dall’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020
  • la possibilità di svolgere attività di cura e manutenzione del paesaggio limitatamente alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza di parchi, giardini e aree verdi.

Per quanto riguarda le attività produttive espressamente autorizzate, il criterio adottato per l’individuazione delle attività non sospendibili è il codice ATECO di riferimento. Il codice ATECO da considerare è quello indicato nel Registro Imprese (e non quello utilizzato ai fini delle dichiarazioni fiscali).

Si sottolinea che le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Pertanto, tutte le attività gestibili da remoto, tra cui quelle amministrative, potranno essere svolte regolarmente.

Per le attività produttive cd. “funzionali”, il DPCM 22.03.2020 prevede la prosecuzione delle attività:

  • funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella
  • funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità ed essenziali
  • degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di incidenti.

Per poter proseguire il lavoro, le aziende devono darne comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (lo stabilimento). In particolare, per quanto attiene le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere e dei servizi di pubblica utilità ed essenziali, l’impresa deve indicare specificatamente e analiticamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Il Prefetto dovrà valutare un corretto bilanciamento tra la salvaguardia della salute pubblica e la continuità dei processi produttivi e potrà, di conseguenza, disporre la sospensione dell’attività. Tuttavia, la prosecuzione dell’attività fino all’adozione del provvedimento prefettizio di sospensione, dovrà considerarsi legittimamente svolta sulla base della sola comunicazione effettuata.

In merito alle attività essenziali di pubblica utilità, il DPCM 22.03.2020 prevede la prosecuzione delle seguenti attività:

  • erogazione di servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 1461
  • attività relative alla produzione, al trasporto, alla commercializzazione e alla consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari
  • industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (previa autorizzazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive).

Per quanto riguarda, infine, le attività commerciali, è prevista la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Viene anche disposta la chiusura di tutti i mercati ad eccezione di quelli la cui attività sia diretta alla vendita di soli generi alimentari ed è autorizzata l’apertura di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Il DPCM 11 marzo 2020 prevede, in ogni caso, la prosecuzione della vendita al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono, e per mezzo di distributori automatici.

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, sono sospese tutte le relative attività, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché dell’attività di ristorazione effettuata con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante posti lungo la rete stradale, autostradale e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e negli ospedali possono continuare ad operare.

 

Tutti i dettagli nelle circolari allegate.