Agevolazioni, segreti commerciali e recensioni trasparenti: le novità per le imprese italiane
Orizzonti IP e Advertising: proteggere le idee, potenziare l’impresa | Ottobre 2026
La proprietà intellettuale è un asset strategico per le imprese, che devono proteggere e valorizzare marchi, brevetti, disegni e modelli nei mercati nazionali e internazionali. Conoscere le novità normative e giurisprudenziali è essenziale per gestire efficacemente i propri diritti e pianificare le strategie di tutela.
Il numero di ottobre di Orizzonti IP e Advertising, la newsletter di Andersen dedicata alla proprietà intellettuale e alla pubblicità, propone una panoramica degli aggiornamenti più rilevanti per imprese e professionisti. A cura di Francesco Inturri ed Emanuele Sacchetto, questa edizione approfondisce i bandi Marchi+, Brevetti+ e Disegni+, la riforma del codice della proprietà industriale a seguito del D. lgs. 179/2026 e le nuove linee guida dell’AGCM per le recensioni online. Completano il numero due pronunce in materia di sfruttamento commerciale di fotografie e di legittimazione ad agire in difesa di marchi registrati da società contenenti il nome di uno dei soci.
Bandi Marchi+ Brevetti+ Disegni+ 32 milioni di euro a sostegno della proprietà industriale delle PMI nel 2026
Per il 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rinnova le agevolazioni in favore delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per la valorizzazione e la tutela dei titoli di proprietà industriale. Le misure sono tre e riguardano rispettivamente i brevetti, i marchi e i disegni e modelli. La dotazione finanziaria complessiva è di 32 milioni di euro.
Le agevolazioni sono concesse con procedura a sportello: le domande di agevolazione sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse. L'apertura degli sportelli è prevista tra novembre e dicembre 2026, dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del giorno indicato per ciascuna misura. In caso di risorse residue, le domande potranno essere presentate nei giorni lavorativi successivi.
Brevetti+
La misura ha una dotazione di 20 milioni di euro. Finanzia l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto, per migliorarne redditività, produttività e prospettive di mercato.
Soggetti beneficiari. Sono ammesse le PMI con sede legale e operativa in Italia che, a determinate condizioni, siano titolari di:
- brevetti per invenzione industriale concessi in Italia successivamente al 1° gennaio 2025;
- domande nazionali di brevetto depositate successivamente al 1° gennaio 2024, con rapporto di ricerca non negativo;
- brevetti europei convalidati in Italia o con effetto unitario, a partire dal 1° gennaio 2025.
Spese ammissibili. I servizi finanziabili rientrano in tre aree: progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (studi di fattibilità, progettazione produttiva, prototipi, test e certificazioni); organizzazione e sviluppo (riorganizzazione dei processi produttivi, analisi di nuovi mercati, strategie di comunicazione e distribuzione); tutela della proprietà industriale (accordi di segretezza e contratti di licenza del brevetto).
Il piano di spesa non può riguardare una sola tipologia di servizio e deve comprendere almeno un servizio della prima area. Le spese relative alla seconda e alla terza area, considerate complessivamente, non possono superare il 20% del piano di spesa presentato.
Agevolazione. Il contributo a fondo perduto non può superare 140.000 euro. La misura massima è l'80% delle spese ammissibili. L'intensità sale all'85% per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere e al 100% in caso di contitolarità del brevetto con enti pubblici di ricerca o di licenza esclusiva di brevetti rilasciati da tali enti.
Presentazione. La domanda di agevolazione si presenta tramite la procedura informatica di Invitalia a partire dal 25 novembre 2026.
Marchi+
La misura sostiene, con contributi in conto capitale, la tutela dei marchi all'estero. Copre sia i servizi specialistici esterni sia le tasse di registrazione. Si articola in due linee di intervento.
Misura A , marchi dell'Unione europea. Riguarda la registrazione presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale). Tra i requisiti, l'impresa deve aver depositato la domanda di registrazione del marchio presso l'EUIPO a partire dal 1° giugno 2023 e deve aver ottenuto la registrazione prima di presentare la domanda di agevolazione. Sono ammissibili le tasse di deposito e i costi per:
- progettazione grafica della rappresentazione del marchio;
- assistenza al deposito;
- ricerche di anteriorità;
- assistenza legale nei procedimenti di opposizione successivi al deposito.
Il contributo è pari all'80% delle spese ammissibili (85% per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere), fino a 6.000 euro per marchio.
Misura B , marchi internazionali. Agevola la registrazione internazionale presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), sulla base di un marchio già registrato a livello nazionale o dell'Unione europea. Sono ammissibili le tasse di registrazione, l'assistenza al deposito, le ricerche di anteriorità e l'assistenza legale in caso di opposizioni o rilievi (objections) degli uffici competenti. L'intensità dell'aiuto è più elevata rispetto alla Misura A: 90% delle spese ammissibili (95% con certificazione della parità di genere), fino a 9.000 euro per marchio.
La dotazione per il bando Marchi+ è di 2 milioni di euro. La domanda di agevolazione si presenta sulla piattaforma dedicata a partire dal 3 dicembre 2026.
Disegni+
La misura, con una dotazione di 10 milioni di euro, sostiene la valorizzazione economica dei disegni e modelli registrati. Finanzia servizi specialistici esterni funzionali alla messa in produzione e alla commercializzazione.
Soggetti beneficiari. Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese da almeno due anni, salve le eccezioni previste per le start-up innovative. L'impresa deve essere titolare del disegno o modello oggetto del progetto, registrato presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), l'EUIPO o l'OMPI con designazione dell'Italia. La registrazione deve:
- essere stata effettuata a partire dal 1° gennaio 2024;
- essere anteriore alla domanda di agevolazione;
- risultare in corso di validità.
Spese ammissibili. Sono finanziabili servizi specialistici esterni, tra cui la realizzazione di prototipi e stampi, la consulenza tecnica per l'organizzazione della catena produttiva e l'impiego di materiali innovativi, la consulenza per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale (esclusa la marcatura CE), la predisposizione di business plan e piani di marketing e la progettazione di materiali di comunicazione online e offline.
Agevolazione e presentazione. Il contributo copre l'80% delle spese ammissibili (85% con certificazione della parità di genere), fino a 60.000 euro. La domanda di agevolazione si presenta sulla piattaforma dedicata a partire dal 17 dicembre 2026.
Indicazioni operative
Poiché l'istruttoria segue l'ordine cronologico di presentazione, la tempestività nel giorno di apertura dello sportello può risultare determinante. Prima di presentare la domanda è opportuno:
- verificare il possesso dei requisiti soggettivi e le date di deposito, concessione o registrazione dei titoli;
- predisporre con cura la documentazione, avvalendosi di consulenti esperti in proprietà intellettuale;
- utilizzare la piattaforma prevista da ciascun bando: Invitalia per Brevetti+ e le piattaforme dedicate di Unioncamere per Marchi+ e Disegni+.
Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: la tutela di dati, algoritmi e metodi di addestramento viene rafforzata con il D.lgs 179/2026
Il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, in vigore dal 23 ottobre 2026, interviene sulla protezione degli asset tecnologici impiegati nello sviluppo e nell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale (IA). L'art. 52 modifica l'art. 98 del Codice della proprietà industriale (CPI) e include espressamente tra i segreti commerciali anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici utilizzati per l'addestramento dei sistemi di IA.
La novità è rilevante per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, perché riconosce la possibile protezione di componenti che possono costituire un patrimonio tecnologico e competitivo significativo. La tutela resta però subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i segreti commerciali e pone questioni di coordinamento con altre forme di protezione, in particolare con il diritto d'autore.
Gli asset che possono essere protetti
Ai fini dell'addestramento, la norma precisa che la nozione di algoritmi e metodi matematici comprende:
- le architetture dei modelli;
- le funzioni di ottimizzazione;
- le procedure e le configurazioni di training;
- ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo dei sistemi di IA.
L'elenco degli asset tutelabili si estende così oltre i dati utilizzati per alimentare i modelli e comprende le componenti tecniche e metodologiche che ne rendono possibili lo sviluppo e il funzionamento.
I requisiti per la tutela
Per accedere alla protezione, dati, algoritmi e metodi matematici devono soddisfare i requisiti già previsti dall'art. 98 CPI:
- Segretezza: le informazioni non devono essere generalmente note né facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.
- Valore economico: le informazioni devono avere valore commerciale in quanto segrete.
- Misure di protezione: il titolare deve aver adottato misure ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate.
Il coordinamento con il diritto d'autore
Il diritto d'autore tutela i programmi per elaboratore (software) che presentano carattere creativo, insieme ai materiali preparatori sufficientemente definiti e collegati allo sviluppo del programma. Sono invece escluse le semplici idee e i principi che ne stanno alla base, inclusi i principi matematici in quanto tali.
Nel settore dell'IA la distinzione può risultare complessa. Alcuni elementi utilizzati nello sviluppo di un sistema possono avere una componente espressiva rilevante ai fini della tutela d'autore. Altri hanno valore soprattutto per la loro segretezza e per il vantaggio competitivo che ne deriva. Le due forme di tutela rispondono a presupposti diversi e non vanno considerate automaticamente alternative: la qualificazione di ciascun asset deve essere effettuata caso per caso, in base alla sua natura e alle modalità con cui è utilizzato.
La segretezza durante l'addestramento
Particolari criticità emergono quando dati, algoritmi e configurazioni di training sono utilizzati tramite infrastrutture esterne o servizi di IA forniti da terzi. L'inserimento di informazioni in una piattaforma esterna può comportare:
- la trasmissione dei dati al fornitore;
- la loro conservazione su sistemi non direttamente controllati dall'impresa;
- a seconda delle condizioni contrattuali, il loro riutilizzo per ulteriori attività di addestramento.
Queste circostanze possono incidere sulla capacità del titolare di mantenere il controllo sulle informazioni e di dimostrare di aver adottato misure adeguate a preservarne la segretezza. Il contesto tecnico e contrattuale in cui l'asset viene utilizzato va quindi valutato per assicurare la permanenza del requisito della segretezza lungo l'intero processo di sviluppo e addestramento.
Indicazioni operative per le imprese
Per beneficiare della tutela introdotta dal decreto, le imprese dovrebbero:
- mappare con accuratezza le proprie informazioni e i propri dati costituenti segreto commerciale, con il supporto di consulenti esperti in proprietà intellettuale;
- individuare gli strumenti idonei a garantirne la segretezza;
- verificare con particolare attenzione i contratti con i fornitori di sistemi di IA, le condizioni di utilizzo dei dati e le eventuali facoltà di riutilizzo per attività di training.
Recensioni online: le nuove Linee guida AGCM tra autenticità, trasparenza e tutela della reputazione commerciale
Con la delibera del 13 ottobre 2026, n. 32067, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha adottato le Linee guida che indicano alle imprese gli accorgimenti idonei ad assicurare la liceità delle recensioni online. Il provvedimento dà attuazione all'art. 21 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese) e mira a contrastare le recensioni illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico situate in Italia, comprese quelle ricettive e termali, nonché alle attrazioni turistiche presenti sul territorio nazionale.
Le indicazioni dell'Autorità hanno tuttavia una portata più ampia: offrono criteri utili anche agli operatori di altri settori, con l'obiettivo di promuovere recensioni autentiche, pertinenti e attendibili, nel rispetto della libertà di espressione dei consumatori.
Ambito di applicazione e obblighi di trasparenza
Le Linee guida si rivolgono ai professionisti che operano sul mercato italiano e mettono a disposizione strumenti o servizi per la pubblicazione di recensioni. Sono interessati sia gli operatori che consentono di recensire i propri prodotti o servizi, sia i soggetti che ospitano o gestiscono valutazioni relative a beni e servizi offerti da terzi, nei limiti indicati dall'Autorità. La nozione di recensione è intesa in senso ampio e comprende giudizi, apprezzamenti e valutazioni espressi online, a prescindere dalla forma.
Gli operatori devono rendere chiari:
- le modalità di raccolta delle recensioni;
- i criteri, oggettivi e verificabili, di selezione;
- le modalità di pubblicazione, classificazione e moderazione dei contenuti;
- le modalità di calcolo dell'eventuale punteggio medio;
- i criteri utilizzati per qualificare le recensioni come "verificate" o "autentiche".
Va inoltre precisato se il punteggio o la presentazione delle recensioni siano influenzati dalla presenza di contenuti incentivati o di altri rapporti contrattuali.
Verifica dell'autenticità e misure di controllo
I professionisti che consentono la pubblicazione di recensioni devono adottare misure ragionevoli e proporzionate per assicurare che i contenuti rappresentino esperienze reali e pertinenti. L'intensità dei controlli può variare in funzione della natura dell'attività, delle dimensioni dell'impresa, delle caratteristiche del servizio e del rischio di condotte fraudolente.
Tra gli strumenti indicati dalle Linee guida figurano:
- verifica dell'effettiva esperienza di acquisto o fruizione, mediante richiesta di documentazione fiscale o contabile, numero d'ordine o di prenotazione, invio di un collegamento per recensire dopo il completamento dell'ordine o del servizio, raccolta delle valutazioni tramite aree riservate o canali dedicati;
- tracciabilità dell'autore, mediante registrazione degli utenti, conferma dell'indirizzo e-mail o altri sistemi idonei a ricondurre la recensione al suo autore;
- rilevazione di anomalie, mediante strumenti automatizzati in grado di individuare, ad esempio, numerose recensioni pubblicate in breve tempo dallo stesso indirizzo IP, schemi linguistici ripetitivi o profili non riconducibili a consumatori reali.
Recensioni incentivate e divieto di manipolazione
Le Linee guida chiariscono che sono illecite le recensioni il cui contenuto sia determinato dall'incentivo offerto. Se invece il vantaggio non è idoneo a condizionare il giudizio espresso, il professionista dovrebbe comunque informare chiaramente il pubblico dell'esistenza dell'incentivo, con indicazioni ed elementi grafici facilmente percepibili.
Sono inoltre vietate le pratiche che possono alterare la rappresentazione dell'esperienza dei consumatori, tra cui:
- rimuovere od occultare selettivamente le recensioni negative, o scoraggiare la pubblicazione di giudizi sfavorevoli;
- predisporre modelli precompilati di recensioni positive;
- attribuire le valutazioni dei consumatori a contenuti diversi da quelli effettivamente oggetto del giudizio;
- sollecitare la modifica o la cancellazione di recensioni già pubblicate attraverso il processo di moderazione;
- presentare punteggi aggregati sulla base di criteri non esplicitati o non trasparenti.
Recensioni non più attuali e termine di trenta giorni
La trasparenza è richiesta anche nella gestione delle recensioni non più attuali, cioè non più rappresentative delle caratteristiche o delle condizioni presenti del prodotto o del servizio. I criteri adottati devono essere oggettivi, pertinenti e applicati in modo uniforme alle recensioni positive e negative: l'obsolescenza non può diventare un pretesto per eliminare soltanto i giudizi sfavorevoli o per alterare il punteggio complessivo dell'attività.
Per i settori espressamente interessati dalla Legge n. 34/2026, l'art. 19 prevede che la recensione sia lecita se rilasciata entro trenta giorni dall'utilizzo del prodotto o dalla fruizione del servizio. Secondo le Linee guida, il termine decorre dal completamento della fruizione: per un soggiorno alberghiero, ad esempio, dalla data del check-out. La pubblicazione oltre il termine non costituisce, di per sé, una violazione del Codice del consumo.
Segnalazione e rimozione dei contenuti
Le Linee guida distinguono il ruolo dei professionisti che pubblicano valutazioni sui propri prodotti o servizi da quello degli operatori che ospitano recensioni relative a beni e servizi di terzi. Nei confronti di questi ultimi, l'AGCM raccomanda una gestione tempestiva e trasparente dei reclami e la rimozione delle recensioni illecite. Quando l'illiceità è manifesta (ad esempio per mancanza dei requisiti previsti dalla Legge n. 34/2026) oppure è già stata accertata dall'autorità competente, la rimozione dovrebbe avvenire senza ritardo.
Quanto alla procedura di contestazione:
- le richieste di rimozione devono essere sufficientemente precise e motivate;
- il segnalante non dovrebbe essere tenuto a dimostrare l'illiceità di una recensione priva della documentazione prevista dagli strumenti di verifica indicati nelle Linee guida;
- in presenza di una segnalazione non manifestamente infondata, sia l'autore della recensione sia chi ne contesta la liceità dovrebbero poter fornire elementi a sostegno della propria posizione;
- è opportuno conservare traccia dell'origine della recensione, delle verifiche effettuate, delle eventuali anomalie rilevate, delle decisioni di pubblicazione o rimozione e della gestione dei reclami successivi.
La tracciabilità agevola la ricostruzione delle decisioni adottate e la verifica della coerenza delle procedure interne.
Indicazioni operative per le imprese
Le imprese che raccolgono o ospitano recensioni dovrebbero rivedere le proprie procedure, in particolare:
- descrivere in modo chiaro e accessibile i criteri di raccolta, moderazione e calcolo del punteggio;
- adottare strumenti di verifica dell'autenticità proporzionati alla propria attività;
- segnalare in modo evidente le recensioni incentivate;
- applicare criteri uniformi nella gestione delle recensioni non più attuali;
- predisporre una procedura documentata per reclami e rimozioni.
Pillole di giurisprudenza
Fotografie e sfruttamento commerciale: chi agisce per la violazione di diritti su fotografie deve provare la propria paternità degli scatti o la malafede di chi li ha riprodotti
Marchio societario e nome di uno dei soci: anche quando il marchio registrato a nome di una società contiene il nome di un socio, questi non può agire per contraffazione del marchio o per far valere il danno da sviamento della clientela. Il diritto sul marchio registrato a nome della società e il relativo potere di tutela spettano solo alla società.
Potrebbe interessarti anche
dati, algoritmi e training di sistemi IA: quale tutela possibile? Leggi l'articolo de Il Sole 24 Ore
Recensioni online, nuove procedure UDRP per la tutela dei marchi alle Maldive: le novità IP di aprile 2026. Leggi la newsletter
- Leggi la newsletter completa (PDF, 627.59 KB)
