Recesso ad nutum nella S.r.l. costituita a tempo indeterminato

In tema di recesso del socio da una S.r.l. il Codice civile non identifica il momento di efficacia del recesso medesimo e dei suoi conseguenti effetti, lasciando impregiudicato il problema dello status socii a seguito della dichiarazione di recesso e dei diritti esercitabili dal socio uscente prima dell’avvenuto rimborso della sua quota sociale.

Sul punto, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità sostiene che il diritto di recesso debba qualificarsi quale atto unilaterale recettizio, con conseguente perdita della qualità di socio e di ogni diritto da tale qualità derivante, a partire dal momento in cui la relativa comunicazione perviene alla società. Da tale momento, quindi, il rapporto sociale deve considerarsi dissolto ed il soggetto uscente assume la veste di creditore sociale, con la precisazione che tali effetti dovranno intendersi risolutivamente condizionati alla revoca della decisione che legittima il recesso da parte dei soci, ovvero alla decisione di scioglimento dell’ente.

Ferme restando tale considerazioni, occorre tenere presente che, a differenza degli altri casi di recesso previsti dalla legge, nell’ipotesi del recesso ad nutum dalla S.r.l. costituita per il tempo indeterminato, non sussiste alcuna decisione rispetto alla quale il socio intenda reagire uscendo dalla società, recedendo al fine di indurre la maggioranza ad un ripensamento delle proprie posizioni. Con il recesso ad nutum, piuttosto, il Legislatore intende concedere a ciascuno dei soci della società contratta a tempo indeterminato il diritto di sciogliersi unilateralmente da un rapporto.

Dunque, nelle ipotesi di recesso ad nutum, il termine di 180 giorni per eseguire il rimborso della partecipazione sociale decorre non dalla data di ricezione della comunicazione del recesso, ma dal momento in cui questo acquista efficacia. Tale interpretazione dell’articolo 2473 co. 4 c.c. viene data dal Tribunale di Bologna nell’Ordinanza del 18 marzo 2019.