Employment Insights – agosto 2024
Aggiornamenti europei di diritto del lavoro
Attraverso la newsletter mensile “Employment Insights“, Andersen fornisce una visione d’insieme sugli sviluppi più recenti nel campo del diritto del lavoro, aggiornamenti giurisprudenziali, casi di studio e contratti collettivi in diversi paesi. Questa edizione presenta contributi di esperti da 20 giurisdizioni europee.
Il dipartimento europeo di Andersen specializzato nel diritto del lavoro è composto da avvocati e commercialisti altamente qualificati che offrono consulenza continua a società nazionali e internazionali operanti in vari settori. I professionisti forniscono un supporto completo, intervenendo in caso di controversie e offrendo consulenza durante l’intero ciclo del rapporto di lavoro, dalla stipula del contratto alla sua cessazione.
Il team di esperti italiani, guidato dal partner Uberto Percivalle, si dedica alle più recenti e rilevanti novità del diritto del lavoro in Italia.
In questa edizione approfondiremo importanti aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in materia di lavoro e previdenza sociale. Parleremo della cassa integrazione resa più accessibile per far fronte agli eventi climatici estremi, dell’esenzione contributiva per i lavoratori delle regioni meridionali e delle novità relative alla “Tabella di Milano” per il risarcimento dei danni personali. Inoltre, esamineremo le recenti decisioni della Corte Costituzionale sui licenziamenti per motivi economici inesistenti e disciplinari, con importanti implicazioni per la reintegrazione e i risarcimenti dei lavoratori.
Per conoscere le novità delle altre giurisdizioni, vi invitiamo a consultare la pubblicazione allegata.
Cassa integrazione resa più conveniente per combattere il cambiamento climatico
Una recente modifica normativa introdotta dal Decreto Legge n. 63/2024 rende più accessibile l’uso dei regimi di congedo per i lavoratori agricoli, edili e di scavo in caso di circostanze inevitabili come eventi climatici estremi. Il sistema permette ai datori di lavoro di sospendere i dipendenti mentre questi ricevono un’indennità dall’INPS. La misura è temporanea e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Esenzione contributiva per le regioni meridionali
L’INPS ha comunicato l’approvazione da parte della Commissione Europea di un’esenzione contributiva del 30% per i lavoratori del Sud Italia fino al 31 dicembre 2024. Il governo italiano prevede di estendere l’esenzione fino al 2029, con riduzioni graduali, ma ulteriori approvazioni saranno necessarie.
Aggiornata la tabella per il risarcimento dei danni personali
Il tribunale di Milano ha aggiornato la “Tabella di Milano”, un insieme di linee guida per standardizzare i risarcimenti dei danni personali. Questa tabella, introdotta nel 1995, è diventata uno strumento di riferimento in tutta Italia, utilizzato anche al di fuori del contesto giudiziario. La tabella si basa su una valutazione medica dei punti percentuali di invalidità causati da danni alla salute, con valori che variano in base all’età. Viene applicata in vari ambiti, inclusi la sicurezza sul lavoro, le molestie, lo stress e il burnout.
Reintegrazione per i licenziamenti per motivi economici che si rivelano inesistenti
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 128 del 16 luglio 2024, ha stabilito che i dipendenti licenziati per motivi economici che si rivelano inesistenti possono richiedere la reintegrazione nel loro posto di lavoro, invece di ricevere solo un’indennità legale. Questo rimedio si applica ai contratti di lavoro iniziati dopo il 7 marzo 2015. Se il datore di lavoro non può dimostrare i motivi economici o oggettivi indicati nella lettera di licenziamento, il lavoratore può chiedere di essere reintegrato.
I licenziamenti disciplinari per motivi punibili solo con sanzioni minori non sono soggetti a reintegro
La Corte Costituzionale, con la decisione n. 129 del 2024, ha stabilito che i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, punibili solo con sanzioni minori secondo i contratti collettivi, non hanno diritto al reintegro ma solo a un risarcimento. Questa regola si applica solo ai contratti di lavoro avviati dopo il 7 marzo 2015.