Decreto Liquidità: misure a sostegno del terzo settore
Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, cosiddetto “Decreto Liquidità”, contiene alcune misure di interesse per gli Enti del Terzo Settore (ETS), per gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), per le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e per gli Enti non commerciali in genere.
In particolare con gli articoli 13 (Fondo Centrale di Garanzia PMI) e 14 (Finanziamenti erogati dall’Istituto del Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti) sono state previste misure per l’accesso al credito, mentre con gli articoli 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) e 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020) il Governo ha disposto interventi di tipo fiscale e contabile.
Le misure contemplate dal nuovo decreto si sommano a quelle dettate con il Decreto “Cura Italia” n. 18 del 17 Marzo 2020.
Analogamente a quanto chiarito con riferimento al Decreto Cura Italia, laddove non si faccia riferimento direttamente agli Enti del Terzo Settore si ritiene che nella definizione di piccole e medie imprese debbano essere ricompresi anche gli enti non profit che svolgono attività economica (come fondazioni e associazioni) oltre ovviamente alle cooperative e alle imprese sociali.
Tutti tali soggetti, infatti, devono considerarsi imprese a tutti gli effetti, così come esplicitato dalla Commissione Europea: viene definita impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, anche in forma associativa” (Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003).
La mancanza della finalità di lucro non dovrebbe essere di ostacolo alla possibilità di accesso alle misure di sostegno da parte degli Enti del Terzo Settore, anche se probabilmente limitata a quelle associazioni ed enti in possesso di partita IVA esercenti attività “imprenditoriali”.
Tra le disposizioni più rilevanti già previste nel Decreto Cura Italia per il settore non profit si ricordano:
- l’art. 66 che introduce specifiche agevolazioni per le erogazioni liberali che saranno effettuate in tutto l’anno 2020 e finalizzate a fronteggiare l’emergenza Covid-19. I benefici si rivolgono sia a privati cittadini sia ad enti non commerciali e imprese
- il differimento al 31 ottobre 2020 del termine di adeguamento degli statuti per ODV, APS e ONLUS alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Lo stesso termine di adeguamento (31 ottobre 2020) è previsto per le Imprese Sociali
- la proroga del termine di approvazione del bilancio per il 2020 al 31 ottobre 2020 (se originariamente per statuto previsto tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020), per ODV, APS e ONLUS
- la possibilità di accedere ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo comunque non superiore a 9 settimane (art. 22) in caso di sospensione dei rapporti di lavoro dipendente.
Misure di accesso al credito
Entrando nel dettaglio dei contenuti del Decreto Liquidità, l’art. 13 introduce due principali misure riguardo alle realtà “imprenditoriali” associative come sopra delineate:
- le PMI che autocertificano di essere state danneggiate dall’emergenza di Covid-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con importi fino al 25% dei ricavi 2019 e tetto massimo di 25.000 euro, possono attingere al Fondo che garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo all’Istituto finanziario di erogare la somma senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo di Garanzia stesso. La banca applicherà all’operazione finanziaria un tasso di interesse massimo predefinito
- le PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere state danneggiate dall’emergenza Covid-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con importi fino al 25% dei ricavi 2019, possono attingere al Fondo che garantirà dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella che potrà essere rilasciata da Confidi.
Misure specifiche di accesso al credito riguardano gli enti e i soggetti del settore sportivo. L’art. 14 del Decreto Liquidità introduce nuove forme di finanziamento erogate dall’Istituto del Credito Sportivo cui possono accedere Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva e le ASD/SSD.
Due i fondi previsti:
- quello istituito dalla Legge di Bilancio 2003 (27 dicembre 2002, n. 289, articolo 90 “disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”), il cosiddetto “Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree”
- quello reso disponibile dalla Legge istitutiva dell’Istituto del Credito Sportivo (24 dicembre 1957, n. 1295) il cui articolo 5, comma 1, prevede ”contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali”.
Sino al 31 dicembre 2020, per le esigenze di liquidità di EPS e ASD/SSD iscritte nel Registro CONI, il primo fondo potrà prestare garanzia sui finanziamenti erogati dal Credito Sportivo o da altro istituto bancario ed avrà una dotazione, per il 2020, di 30 milioni di euro. Diversamente, il secondo potrà concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dal Credito Sportivo o da altro istituto bancario ed avrà una dotazione per il 2020 di 5 milioni di euro.
Le modalità di concessione di garanzie e contributi dovranno essere stabilite dallo stesso Istituto per il Credito Sportivo.
Misure fiscali e contabili
L’art. 18 del Decreto Liquidità prevede una sospensione dei termini di versamento, per i mesi di aprile e maggio, anche a favore degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa: la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 9/E/2020, emessa a chiarimento dell’applicazione delle misure del Decreto Liquidità, ha precisato che per questa categoria di enti, la sospensione summenzionata trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.
In tale ultimo caso, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dallo stesso art. 18 per i soggetti che esercitano attività d’impresa.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, o in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Infine, l’art. 22 ha previsto – solo per l’anno 2020 – il differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2020 del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti la Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo: tale misura risulterà applicabile anche agli Enti del Terzo Settore che sono obbligati ad inviare telematicamente la C.U. se nel corso del 2019 hanno corrisposto compensi a lavoratori dipendenti e assimilati, oltre che a lavoratori autonomi (sia per prestazioni di tipo professionale che occasionale).
Cecilia Breviglieri