Il domicilio fiscale come sede principale degli affari e degli interessi
La nozione di domicilio fiscale deve essere interpretata e valutata in relazione al luogo in cui la persona fisica intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici.
È quanto emerge dal dispositivo di un’ordinanza depositata dalla Corte di Cassazione lo scorso 6 giugno che, in verità, ricalca l’ormai consolidata linea giurisprudenziale secondo cui, ai fini della determinazione del domicilio fiscale, devono essere presi in considerazione anche gli elementi personali/familiari, oltre che quelli economici.
Si rammenta che ai sensi della normativa tributaria domestica, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta rispettano almeno una delle seguenti tre condizioni:
- iscrizione nelle Anagrafi della Popolazione Residente (APR o ANPR) – requisito formale,
- domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43, comma 1 del codice civile – requisito sostanziale,
- residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43, comma 2 del codice civile – requisito sostanziale.
Nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione, l’Amministrazione Finanziaria contestava la residenza fiscale di un cittadino italiano – iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e residente in Svizzera – dipendente di un datore di lavoro con sede in Italia: in particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, il soggetto in parola avrebbe dovuto essere considerato residente italiano ai fini fiscali dato il suo incarico di amministratore delegato di un’azienda con 3 stabilimenti situati in Italia che, necessariamente secondo l’Amministrazione Finanziaria, richiedevano una presenza – e, dunque, un collegamento – stabile in Italia.
La Commissione Tributaria Regionale e la Corte di Cassazione hanno respinto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ritenendo il soggetto residente fiscalmente in Svizzera, luogo in cui aveva stabilito il proprio centro degli interessi vitali dal momento che, unitamente al proprio nucleo familiare, egli ivi abitualmente risiedeva ed ove risultava titolare di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione, di più utenze domestiche e ove, inoltre, il figlio frequentava l’Università e la moglie lavorava.
In conclusione, pertanto, tenendo conto dei vari elementi dedotti e provati dal soggetto in questione circa la propria residenza ai fini fiscali è corretto ritenere che – in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di merito e confermato da quella di legittimità – la valutazione complessiva degli elementi personali ed economici del ricorrente è sufficientemente probativa della sua residenza svizzera.