DL Ristori – Novità in tema di Cassa integrazione, divieto di licenziamento e esonero contributivo

Vengono previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021. Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020. Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:

  • imprese che hanno cessato l’attività;
  • imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

 

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

 

Marco Cerutti