Digitalizzazione delle operazioni di esportazione e transito dal 07 novembre
Gli operatori economici sono obbligati ad aderire alle nuove procedure digitalizzate in ambiente reale in materia di esportazione e transito a partire dal 07 novembre 2023, in ottemperanza alle previsioni disposte dal Codice doganale unionale (Nota n. 508708 del 21 agosto 2023).
La riforma ha conseguenze dirette sulle procedure da attuare in azienda perché, mentre in passato era sufficiente utilizzare la copia di cortesia in pdf rilasciata dal trasportatore per registrare fiscalmente l’operazione, ora i documenti vengono messi a disposizione solo online tramite il Cassetto doganale, all’interno del Portale Unico Dogane e Monopoli.
In particolare, ci si riferisce alle nuove fasi funzionali dei servizi di export AES (Automated Export System, fase 1) e di transito NCTS (New Community Transit System, fase 5) delle merci che attraverso l’introduzione di procedure digitalizzate.
Il nuovo servizio export introduce per l’esportatore nuove funzionalità, che consentono l’acquisizione, la rettifica e l’annullamento di una dichiarazione e la possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione prima della presentazione delle merci all’ufficio di esportazione.
La dichiarazione (di esportazione o di transito, a seconda dei casi) può, inoltre, essere inviata come unico documento, oppure può essere suddivisa in più parti.
Le nuove procedure cambiano soprattutto le modalità di trasmissione dei dati, basate sullo scambio di messaggi in formato xml, secondo tracciati specifici per i diversi tipi di dichiarazioni. Cambiano anche le sigle che identificano le diverse dichiarazioni di esportazione e di transito.
Le tipologie di dichiarazioni doganali di esportazione sono le seguenti:
- B1: Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione;
- B2: Regime speciale – trasformazione – dichiarazione per il perfezionamento passivo;
- B4: Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali;
- C1: Dichiarazione semplificata di esportazione;
- C2: Notifica di presentazione delle merci in relazione alla pre-dichiarazione di esportazione.
I nuovi strumenti digitali consentiranno, ancora, di trasmettere dichiarazioni di esportazione e di transito con indicazione di più di quaranta articoli per documento (limite ad oggi disposto in AIDA).
Oltre al documento in formato standard e in formato di pre-dichirazione, come previsto per entrambe le tipologie di operazioni, vi sarà, poi, la possibilità di trasmettere:
- in caso di esportazione della merce, anche la dichiarazione semplificata e la dichiarazione complementare;
- in caso di transito della merce, anche la dichiarazione con requisiti di dati ridotti.
L’accettazione della dichiarazione viene, infine, notificata al dichiarante attraverso l’attribuzione del numero di registrazione Master Reference Number (MRN).