Digitalizzazione dei procedimenti davanti alla Corte Europea
Con questa newsletter il dipartimento europeo di Litigation & Arbitration di Andersen si propone di fornire una panoramica sullo stato della digitalizzazione dei contenziosi giudiziari in Europa.
Come emerge dai diversi contributi, i progressi della digitalizzazione della giustizia variano notevolmente a seconda della giurisdizione. Tuttavia, è molto incoraggiante constatare che la digitalizzazione del contenzioso sta diventando una realtà in tutti i paesi europei. La digitalizzazione è essenziale perché è un potente strumento che può facilitare lo svolgimento del contenzioso, consentendo al contempo un rapido accesso ai fascicoli e semplificando la ricerca. In questo senso, il periodo del COVID ci ha mostrato la necessità di prendere più sul serio la digitalizzazione del contenzioso per evitare un eccessivo affidamento al cartaceo e tentare di evitare la necessità di presenziare fisicamente alle udienze e ad altri atti processuali.
In questo numero la manager di Andersen Tatiana Karabanova fornisce una panoramica dettagliata sullo stato dell’arte in Italia per quanto riguarda le procedure di digitalizzazione.
La digitalizzazione progressiva del processo civile italiano
L’ascesa delle tecnologie digitali ha trasformato la pratica legale, fornendo nuovi strumenti per gestire i casi giudiziari in modo più rapido, trasparente e conveniente. Riconosciuta come un passo importante per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario italiano, il governo ha fissato la completa digitalizzazione della giustizia come obiettivo primario per il 2024. Questo processo prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come tecnologia abilitante nel processo giudiziario, modificando radicalmente il modo in cui i tribunali apprendono ed elaborano i fatti rilevanti ai fini della risoluzione delle controversie e dell’applicazione della legge. Di seguito analizzeremo l’impatto della digitalizzazione sul sistema di giustizia civile italiano e i progressi compiuti finora.
Deposito degli atti tramite Processo Telematico Civile (PTC)
L’obbligo di presentare telematicamente i documenti nei procedimenti civili è stato sancito dall’articolo 196-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile italiano. Questo articolo prevede che il deposito di atti e documenti processuali, comprese le notifiche di iscrizione a ruolo da parte del Pubblico Ministero, dell’avvocato difensore e delle persone nominate o delegate dall’autorità giudiziaria, debba avvenire esclusivamente per via telematica. Allo stesso modo, le parti devono presentare telematicamente le dichiarazioni e i documenti delle persone da loro nominate. Il deposito delle sentenze e dei verbali di udienza deve avvenire anch’esso con mezzi telematici. Tuttavia, il deposito non telematico può essere autorizzato solo quando i sistemi informatici della giustizia sono fuori servizio e sussiste un’urgenza.
Notifiche telematiche
Il decreto legislativo 149/2022 (Riforma Cartabia) ha modificato l’articolo 137 del Codice di procedura civile italiano. La nuova formulazione prevede espressamente l’inclusione dell’avvocato nell’elenco dei soggetti abilitati alla notifica degli atti nei procedimenti civili. Queste notifiche devono essere effettuate esclusivamente per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a chiunque, persona fisica o giuridica, sia tenuto a dotarsi di PEC o di un servizio qualificato di recapito elettronico certificato. Anche l’articolo 147 del Codice di procedura civile è stato modificato e ora stabilisce due diversi momenti per il perfezionamento della notifica. Per la parte notificante, la notifica si considera effettuata con la generazione dell’avviso di ricevimento; per il destinatario, la notifica si considera effettuata con la generazione dell’avviso di consegna.
Udienze pubbliche condotte da remoto
L’articolo 127-bis del Codice di procedura civile italiano, come modificato dalla Riforma Cartabia, disciplina la procedura per disporre lo svolgimento remoto dell’udienza, specificando espressamente che tale disposizione si applica anche nel caso di udienza pubblica. In particolare, il giudice può disporre lo svolgimento dell’udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza. L’ordinanza del giudice deve essere notificata alle parti almeno 15 giorni prima della data fissata per l’udienza. Entro 5 giorni dalla notifica dell’ordinanza, ciascuna parte può chiedere che l’udienza si svolga in presenza e il giudice si pronuncia con ordinanza irrevocabile entro 5 giorni. Questi termini possono essere abbreviati in presenza di particolari motivi di urgenza. Se la richiesta è presentata solo da alcune parti, il giudice può anche disporre un’udienza mista, ovvero con presenza fisica e da remoto delle parti in base alle loro preferenze. È importante sottolineare che la parte che ha chiesto l’udienza da remoto può scegliere di comparire in persona. Esiste un limite espresso all’utilizzo dell’udienza telematica da remoto: quando è richiesta la presenza di soggetti diversi dall’avvocato difensore, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Verbali telematici dell’udienza pubblica
Come stabilito dall’articolo 130 del Codice di procedura civile italiano, il verbale dell’udienza viene redatto dal cancelliere sotto la supervisione del giudice. Il giudice deve firmare il verbale e darne lettura alle parti interessate, a meno che la legge non disponga diversamente. Anche le parti del processo devono sottoscrivere il verbale. Se omettono o rifiutano di firmarlo, tale circostanza deve essere annotata nel verbale stesso.
Le leggi processuali italiane prevedono che tutti gli atti e i provvedimenti processuali possano essere realizzati tramite documenti informatici firmati digitalmente dalle parti o dal giudice oppure, nel caso dei verbali, dal cancelliere. Pertanto, il documento informatico ha lo stesso valore giuridico di un documento cartaceo.
Sentenze elettroniche
Le sentenze sono redatte dal giudice in formato elettronico, firmate con firma digitale e conservate telematicamente negli archivi del tribunale. Se la sentenza del giudice è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario deve effettuare una copia elettronica conforme alle disposizioni di legge, compresi i regolamenti, e inserirla nel fascicolo informatico. Il giudice deve redigere le sentenze in modo chiaro e conciso, in maniera proporzionata alla complessità della controversia, considerando la natura, il numero delle parti, il valore o la natura degli interessi coinvolti. Nelle decisioni impugnabili, i giudici devono esporre separatamente e numerare i motivi della decisione.
Conclusioni
La digitalizzazione della giustizia civile è un fattore chiave per la trasformazione positiva del sistema giuridico. L’adozione delle tecnologie digitali ha dimostrato di poter migliorare l’efficienza, ridurre i costi e rendere la giustizia più accessibile. Tuttavia, è altrettanto importante affrontare le sfide emergenti, come la sicurezza dei dati e la formazione del personale, per garantire una transizione senza intoppi verso un sistema giudiziario digitale. Abbracciando la digitalizzazione, le istituzioni legali possono contribuire a plasmare un futuro in cui la giustizia non sia solo efficiente, ma anche equa e accessibile a tutti.