La nuova dichiarazione doganale digitale
Con la riforma della dichiarazione doganale si apre un nuovo processo di trasformazione digitale delle procedure doganali destinato a giungere a compimento nel 2025. Prevede l’abbandono del modello DAU (Documento Amministrativo Unico) a favore di un nuovo modello, denominato EUCDM (European Union Customs Data Model) – definito a livello europeo, secondo un piano di attuazione che prevede un graduale allineamento dei sistemi informativi doganali degli Stati membri.
Tale processo di trasformazione digitale è iniziato lo scorso 9 giugno 2022 con l’implementazione delle nuove dichiarazioni doganali di importazione, e prevede come primo step la sostituzione della bolletta doganale “tradizionale”, basata sul formulario DAU con l’MRN (Master Reference Number) – identificativo unico della dichiarazione attribuito in via telematica.
Le quattro fasi del nuovo percorso di importazione
1 – REGISTRAZIONE: invio incrementale o in un’unica soluzione nel sistema informativo doganale dei dati della dichiarazione, secondo i dataset H1-H7.
I dataset attualmente in vigore sono:
- H1 – Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale
- H2 – Dichiarazione di deposito doganale
- H3 – Dichiarazione di ammissione temporanea
- H4 – Dichiarazione di perfezionamento attivo
- H5 – Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali
- H6 – Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera pratica
- H7 – Super Reduced Data Set per dichiarazione di immissione in libera pratica di beni di modico valore fino a 150 euro (già in vigore dal 1° luglio 2021)
L’invio deve essere effettuato esclusivamente in formato elettronico nel sistema informativo doganale mediante credenziali e firma digitale.
2 – ACCETTAZIONE: notifica alle dichiarate con l’attribuzione del numero di registrazione MRN.
3 – ESITO CDC: controlli selezionati dal CDC per la dichiarazione e per i singoli articoli.
4 – SVINCOLO: rilascio delle merci, contestualmente alla generazione dei 1) prospetti ai fini contabili, comprendente la liquidazione dei diritti doganali e l’elenco delle fatture; 2) prospetto di sintesi della dichiarazione, contenente il riepilogo dei dati principali e il dettaglio dei singoli articoli; e del 3) prospetto di svincolo delle merci, consultabile da “Gestione documenti – Dichiarazioni doganali” sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) e da consegnare ai trasportatori come prova di avvenuto sdoganamento.
La seguente procedura ha un impatto sostanziale su tutti gli operatori coinvolti nel processo. Per gli importatori cambiano le modalità di visualizzazione dei dati, sia in ottica di gestione dei documenti sia in ottica di registrazioni contabili. Per i dichiaranti e rappresentanti doganali le problematiche tecniche legate all’integrazione dei sistemi informativi e alle nuove modalità di colloquio con le autorità doganali (scambio di messaggi in formato XML tramite web services).
Novità
- La possibilità di inviare fino a 999 articoli in un’unica dichiarazione
- Lo svincolo può avvenire in un’unica soluzione per l’intera dichiarazione
- La possibilità di depositare una dichiarazione doganale anticipata fino a 30 giorni prima della presentazione delle merci in dogana
- Il momento dell’annotazione del debito relativo ai diritti doganali avviene nel momento di svincolo delle merci e non all’atto di accettazione della dichiarazione