Fase 2: quali attività possono riaprire
Il nuovo decreto 26 aprile emanato dal Governo, prevede misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, stabilendo le disposizioni relative alla “Fase 2”, con un allentamento delle misure restrittive che saranno in vigore dal 4 maggio al 17 maggio. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
In nuovo decreto prevede la riapertura di ulteriori attività, che si aggiungono rispetto al Dpcm del 10 aprile 2020, e che vengono elencate con i seguenti codici Ateco:
- 09. attività dei servizi di supporto all’estrazione
- 12. industria del tabacco
- 13. industrie tessili
- 14. confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 15. fabbricazione di articoli in pelle e simili
- 22. fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- 23. fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 24. metallurgia
- 25. fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 26. fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
- 27. fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche ampliato
- 28. fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
- 29. fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30. fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31. fabbricazione di mobili
- 32. altre industrie manifatturiere
- 33. riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
- 41. costruzione di edifici
- 43. lavori di costruzione specializzati
- 45. commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
- 46. commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- 68. attività immobiliari
- 73. pubblicità e ricerche di mercato
- 78. attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
- 80. servizi di vigilanza e investigazione
- 82. attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano, con cadenza giornaliera, l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Si ricorda che le attività interessate alla riapertura dovranno assicurare adeguati livelli di protezione. Nel caso in cui gli stessi non vengano rispettati è prevista la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese, in conseguenza delle disposizioni del presente decreto, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione; l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Resta anche consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Le imprese assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.