Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
L’introduzione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in:
- attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico
- attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati
- attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati da apposito decreto ministeriale
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell’impresa (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR). La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
(co. 200 della L. di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019) Ambito temporale e misura del credito È possibile usufruire del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2031 ed è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di Euro 5 milioni. Spese ammissibili
- Spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo
- Quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo
- Spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta
- Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
- Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta
- Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta
Attività di innovazione tecnologica
(co. 201 della L. di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019) Ambito temporale e misura del credito Fino al 31 dicembre 2025, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura pari al 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di Euro 2 milioni (Euro 4 milioni nel caso di attività di innovazione tecnologica 4.0 e green). Spese ammissibili
- Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa
- Quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica
- Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
- Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
- Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
Attività di design e ideazione estetica
(co. 202 della L. di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019) Ambito temporale e misura del credito Fino al 31 dicembre 2025 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura pari al 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di Euro 2 milioni. Spese ammissibili
- Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta
- Quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari
- Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta
- Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta
- Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta
Ulteriori informazioni
Per completezza, si precisa che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione, attestante la qualificazione delle attività svolte, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, tali spese sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a Euro 5.000. Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute, inoltre, a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata illustrante le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Infine, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, è necessario effettuare una comunicazione preventiva – in via telematica – al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tale comunicazione dovrà contenere l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.