Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator – riapertura dei termini

È in corso di registrazione alla Corte dei Conti il Decreto Interministeriale  (Ministero del Turismo – MEF), recante le Disposizioni di modifica al decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al riconoscimento del credito di imposta per gli interventi di digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Risultando assegnati lo scorso 4 marzo complessivi 15 milioni di euro sui 18 milioni stanziati, riaprirà a breve lo sportello per richiedere il credito d’imposta.

Le imprese richiedenti dovranno indicare nella domanda l’eventuale credito d’imposta già ricevuto in seguito al primo sportello, aperto dal 4 marzo al 4 aprile 2022.

Soggetti interessati

Possono beneficiare del credito di imposta le agenzie di viaggio e i tour operator, in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • iscrizione al registro delle imprese
  • codice ATECO uno o più dei seguenti: 79.1, 79.11, 79.12
  • sede operativa attiva sul territorio italiano
  • essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare)
  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse
  • non essere in stato di fallimento o di liquidazione, anche volontaria.

Interventi coinvolti

Il bonus riguarda le spese relative a:

  • impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente

Il credito di imposta

Il credito d’imposta sarà pari al 50% dei costi sostenuti per gli investimenti di cui sopra fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.

Il credito spetterà per gli interventi realizzati e le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024.

Cessione del credito

Il credito d’imposta può essere anche oggetto di cessione: il beneficio ottenuto sarà cedibile soltanto per intero e una sola volta, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari.