Le Sezioni Unite chiariscono la natura e i criteri di quantificazione dell’assegno divorzile

La sentenza 18287/2018 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione fa chiarezza sulla natura e sui criteri di quantificazione dell’assegno divorzile di cui all’ art. 5, comma 6 della legge 898/1970 ai sensi del quale “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

L’intervento delle Sezioni Unite si è reso necessario a seguito della sentenza 11504/2017 che aveva rivisto l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Cassazione iniziato con la pronuncia n. 11490/1990 e per il quale, posta la natura assistenziale dell’assegno di divorzio, il presupposto per la sua concessione si fondava sull’insufficienza dei mezzi (redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità) del coniuge richiedente l’assegno a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio. Non era necessario l’accertamento di uno stato di bisogno del coniuge ma rilevante era, invece, il deterioramento, a causa del divorzio, delle precedenti condizioni economiche.

La sentenza 11504/2017, interrompendo un orientamento quasi trentennale, aveva individuato, come criterio per la concessione dell’assegno all’ex coniuge, la non autosufficienza economica dello stesso e aveva stabilito che solo dopo aver accertato tale presupposto si potesse procedere alla determinazione della somma.

Con la pronuncia 18287/2018 la Corte abbandona la rigida distinzione tra il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e quello dell’autosufficienza economica per stabilire un criterio composito per il quale il diritto all’assegno divorzile sorge  quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti le cui cause risalgono al vissuto della coppia coniugale, dando in tal modo il giusto rilievo alle scelte e ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare.

Viene dunque sancita la natura compensativa dell’assegno che diventa uno strumento per consentire al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio. Il vissuto dell’esperienza coniugale diventa dunque elemento centrale tanto con riferimento all’an debeatur che con riferimento al quantum dell’assegno di divorzio.

L’ art. 5, comma 6 della legge 898/1970 impone così al giudice di considerare, oltre che le condizioni dei coniugi e le ragioni della decisione, anche il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune“.

L’assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto nel matrimonio e neppure uno strumento meramente assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un’esistenza libera e dignitosa, ma un mezzo per dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare.

Il suo riconoscimento e la sua quantificazione devono dunque ora costituire il frutto di una valutazione composita di diversi parametri: il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, la formazione del patrimonio comune e personale, la durata del matrimonio e l’età.

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