Contributo a Fondo Perduto Decreti Ristori (1-bis-ter-quater)
Ad integrazione delle già note misure di sostegno destinate agli operatori economici maggiormente colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, è stata riproposta l’erogazione di contributi a fondo perduto.
In particolare, l’art. 1 DL 137/2020 (c.d. Decreto ristori), gli artt. 1 e 2 DL 149/2020 (c.d. Decreto ristori – bis), l’art. 1 DL 154/2020 (c.d. Decreto ristori – ter) e art 6 DL 157/2020 (c.d. Decreto ristori – quater) riconoscono il diritto al riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti che :
– al 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e svolgono una delle attività elencate negli allegati 1, 2 (solo per attività in zone rosse) e 3;
– hanno subito un calo del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2019. Tale requisito non opera per quei soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.
La determinazione del nuovo contributo a fondo perduto è analoga a quella prevista dal precedente contributo a fondo perduto di cui all’art 25 DL 34/2020 (c.d. Decreto rilancio). Il calcolo si basa sulla differenza di fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 alla quale si applica la seguente percentuale:
– 20% – Soggetti con Ricavi / Compensi nel 2019 non superiori a € 400.000
– 15% – Soggetti con Ricavi / Compensi nel 2019 superiori a € 400.000 e inferiori a € 1.000.000
– 10% – Soggetti con Ricavi / Compensi nel 2019 superiori a € 1.000.000
All’importo così ottenuto dovrà poi essere applicata la percentuale indicata negli allegati 1, 2 e 3 che va dal 50% al 400% in funzione del tipo di attività.
Per i soggetti che esercitano attività di: alberghi; gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti; bar e altri esercizi simili senza cucina la percentuale attribuita è incrementata del 50% qualora l’attività sia svolta in zone rosse o arancioni (articolo 1, comma 2, del decreto Ristori-bis)
In ogni caso il contribuito non può essere superiore a € 150.000.
Il contributo verrà erogato mediante accreditamento diretto in conto corrente per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ex art. 25 del DL 34/2020, mentre per gli altri soggetti verrà riconosciuto previa presentazione dell’apposita istanza da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 15 gennaio 2021.
Si ricorda che il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Fabio Salvagno
Matteo Rosin
- Allegato 1 (PDF, 163.52 KB)
- Allegato 2 (PDF, 543.98 KB)
- Allegato 3 (PDF, 152.69 KB)