Concordato Preventivo Biennale: le novità introdotte dal decreto correttivo
Il tema del Concordato Preventivo Biennale (CPB) è stato oggetto di diverse integrazioni e rivisitazioni normative, volte a garantire una semplificazione dello strumento, nonché una più agevole adesione allo stesso. Le ultime modifiche sono state apportate dall’art. 4 del decreto correttivo del D.Lgs. 13/2024 (normativa originaria in materia di CPB). Si tratta, in particolare, del D.Lgs. 108 del 5 agosto 2024 (G.U. n. 182 del 5 agosto 2024).
Sulla scia del DM 14 giugno 2024 (criteri di calcolo del reddito per i soggetti ISA) e del DM 15 luglio 2024 (criteri di calcolo del reddito per i soggetti in regime forfetario), la nuova normativa apporta alcune importanti modifiche alla disciplina del CPB. Lo Studio scrivente ha già affrontato la tematica in un precedente approfondimento, a cui si rimanda (clicca QUI per maggiori informazioni). Di seguito vengono analizzate le novità e le integrazioni più rilevanti.
Termine di accettazione della proposta di CPB ed erogazione dei relativi programmi informatici
Il decreto correttivo definisce, anzitutto, la data entro cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili i sistemi informatici utili al reperimento dei dati da utilizzare per elaborare la proposta di concordato. In particolare, è stata definita come data di riferimento quella del 15 aprile di ogni anno.
Per quanto riguarda, invece, l’accettazione della proposta di concordato, il decreto dispone il termine del 31 luglio (ovvero, nell’ipotesi di un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, si deve far riferimento all’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta). Esclusivamente per il primo anno di applicazione, il termine per l’adesione è stato fissato al prossimo 31 ottobre, coincidente con quello stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nuovi limiti di accesso al CPB per i soggetti ISA
Con riferimento ai soggetti che applicano gli ISA, sono state apportate rilevanti modifiche anche all’art. 10, co. 2 della normativa originaria. Possono, quindi, accedere allo strumento di CPB i soggetti che nel periodo antecedente a quelli ai quali la proposta si riferisce non hanno avuto debiti tributari o contributivi accertati in via definitiva con sentenza irrevocabile (ovvero con atti impositivi non più impugnabili).
Viceversa, è consentito l’accesso ai soggetti che hanno estinto (entro i termini di cui sopra) almeno in parte i debiti poc’anzi citati, purché l’ammontare residuo dei richiamati debiti, comprensivo di interessi e sanzioni, risulti inferiore al limite di Euro 5.000.
Nuove cause di esclusione dal CPB per i soggetti ISA
Al testo originario dell’art. 11 del D.Lgs. 13/2024, sono state aggiunte nuove cause di esclusione per i soggetti ISA. Esse vengono di seguito elencate:
- conseguimento, nel periodo di imposta precedente a quelli a cui la proposta fa riferimento, di redditi (o quote di redditi) che in tutto o in parte risultano esclusi dalla base imponibile, di ammontare superiore al 40% del valore complessivo dei redditi
- applicazione del regime forfetario durante il primo anno di adesione al CPB
- presenza di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento, modifiche alla compagine sociale per società e associazioni ex art. 5 del TUIR) durante il primo anno di adesione al CPB.
Nuove componenti da non considerare per il calcolo dei redditi
Il decreto correttivo integra, tra gli altri aspetti, anche il contenuto di cui agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024, con riferimento alle componenti da non considerare ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa rilevanti per il calcolo del CPB.
- Reddito di lavoro autonomo
Sono stati aggiunti, alla lista degli elementi da non considerare, anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di altri fattori immateriali inerenti all’esercizio dell’attività.
- Reddito di impresa
Una nuova componente “irrilevante”, in questo contesto, è data dalle perdite su crediti disciplinate all’art. 101, co. 5 del TUIR. È poi prevista l’irrilevanza anche degli utili e delle perdite derivanti da partecipazioni in società di capitali che aderiscono alla trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del TUIR.
Nuove ipotesi di cessazione degli effetti di CPB
Il decreto correttivo contempla anche delle ipotesi di integrazione delle cause di cessazione degli effetti del CPB. In particolare, in presenza di circostanze “eccezionali” (trattate agli artt. 19 e 30 della normativa originaria) che comportino minori redditi effettivi nella misura del 30% (e non più del 50%, come inizialmente disposto), lo strumento cessa di produrre i propri effetti a partire dal periodo di imposta in cui dette circostanze si sono verificate.
Nuovo metodo di calcolo degli acconti
Con riferimento al calcolo degli acconti per le imposte dirette e l’IRAP, il decreto correttivo propone alcune modifiche sia all’art. 20 che all’art. 31 della normativa originaria. Dette correzioni mirano a definire, in maniera più chiara, il metodo di calcolo degli acconti con riferimento al primo anno di adesione al concordato.
Per quanto riguarda la determinazione degli acconti sia secondo il metodo “storico”, sia secondo il metodo “previsionale”, sono previste maggiorazioni definite sulla base del differenziale tra reddito concordato in base al CPB e reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente.
Regime di tassazione sostitutiva
Il decreto correttivo introduce, altresì, la possibilità di adesione, per i soggetti ISA e per i soggetti forfetari, a un regime di tassazione sostituiva, da determinarsi sulla differenza positiva tra il reddito concordato e quello dichiarato per l’anno precedente, mediante l’applicazione di aliquote che variano dal 3% al 15%.
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