Agevolazioni fiscali edilizie solo con il CCNL di settore

Il DL 13/2022 (anche Decreto Antifrodi-bis) è stato varato dal governo per rafforzare la lotta alle numerose frodi nate all’interno dell’universo dei crediti fiscali legati al mondo dell’edilizia. Tra le diverse nuove misure, l’art. 4 ha introdotto l’obbligo di adozione del CCNL del settore edile per tutti gli interventi di cui all’allegato X del D.lgs. 81/2008 che superano i 70.000 euro, pena l’impossibilità di accedere ai benefici fiscali.

L’art. 4 si pone come obiettivo quello di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma si tratta di un ennesimo nuovo adempimento che potrebbe mettere in seria difficoltà gli operatori del settore, rischiando di ingessare quella particolare fetta di mercato, come già successo nei mesi precedenti con il blocco della cessione dei crediti, introdotta a fine gennaio dal Decreto Sostegni-ter.

L’adozione del CCNL del settore edile dovrà risultare all’interno dell’atto di affidamento dei lavori oltre che riportato all’interno delle fatture emesse al committente. Tale adempimento sarà indispensabile non soltanto per l’accesso al superbonus, ma anche per tutti i bonus ordinari e quindi:

  • bonus ristrutturazioni
  • bonus facciate
  • ecobonus
  • bonus per la rimozione di barriere architettoniche
  • sismabonus

nonché per il bonus mobili e per il bonus verde.

La disposizione dell’art. 4 si applicherà per i lavori iniziati 90 giorni dopo la pubblicazione del decreto, quindi, ad oggi, a partire dal 27 maggio, ma non è da escludere che in sede di conversione in legge tale termine venga modificato.