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Home » Attualità » Le ultime novità in tema di trust, successioni e patrimoni

Le ultime novità in tema di trust, successioni e patrimoni

14 Ottobre 2026 | Approfondimenti

Pianificazione patrimoniale in pillole - Proteggi, pianifica, tramanda | 1/2026

Proteggi, pianifica, tramanda. La prima newsletter della service line Private Client Services di Andersen è dedicata alle novità che interessano la gestione dei patrimoni, la tutela degli interessi familiari e il passaggio generazionale, tra esigenze personali, asset imprenditoriali e scenari nazionali e internazionali.

Dalle successioni ai trust, dalle donazioni di partecipazioni alle riorganizzazioni societarie, analizziamo le principali novità e i loro risvolti pratici per chi gestisce patrimoni complessi o pianifica il futuro della propria famiglia e della propria impresa.

Successioni e BOT: perché conta la data di acquisto e non quella di contabilizzazione

Quando si prepara una dichiarazione di successione, anche la data di acquisto di un titolo di Stato può fare la differenza. Con la Risposta n. 131/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i BOT acquistati prima del decesso sono esclusi dall’attivo ereditario, anche se la banca registra l’addebito sul conto corrente in un momento successivo.

Ciò che conta è quando l’acquisto si perfeziona, non quando l’operazione viene registrata contabilmente. Gli eredi possono quindi escludere dal saldo del conto la somma destinata all’acquisto dei titoli, con una possibile riduzione dell’imposta di successione.

Patto di famiglia e passaggio generazionale: quando spetta l’esenzione dall’imposta di donazione

Nel passaggio di un’impresa familiare alla generazione successiva, trasferire le quote societarie non è sempre sufficiente per beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione. Con la Risposta n. 143 del 26 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trasferimento della nuda proprietà di quote di una holding attraverso un patto di famiglia.

L’esenzione è stata negata perché il genitore aveva mantenuto poteri e diritti che limitavano l’autonomia del figlio nella gestione della società. Tra questi figuravano diritti particolari, il potere di nominare l’amministratore, l’influenza sulle società partecipate e una clausola di gradimento.

Il principio è rilevante per chi pianifica il passaggio generazionale: non basta trasferire formalmente la maggioranza dei diritti di voto. Per accedere all’agevolazione, il beneficiario deve acquisire un controllo effettivo, tale da consentirgli di determinare le decisioni ordinarie della società.

Donazioni di partecipazioni: l’esenzione si conserva se resta il controllo della società

Dopo una donazione di partecipazioni societarie, è possibile riorganizzare il patrimonio senza perdere automaticamente i benefici fiscali. Con la Risposta n. 152/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficiario può conferire le quote ricevute in una holding personale o cederne una parte a terzi, purché mantenga il controllo di diritto della società per i cinque anni successivi alla donazione.

Il controllo può essere mantenuto anche indirettamente, secondo i criteri previsti dall’art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile. La valutazione si concentra quindi sulla capacità di controllare la società, più che sulla conservazione delle singole partecipazioni ricevute.

Si tratta di un chiarimento importante per le famiglie imprenditoriali che intendono riorganizzare le proprie holding dopo una donazione, conciliando la pianificazione patrimoniale con il mantenimento dell’agevolazione fiscale.

Divisione ereditaria: come ripartire correttamente gli anticipi tra gli eredi

Nella divisione di un’eredità, la restituzione di una somma da parte di un singolo coerede non equivale necessariamente alla sua corretta ripartizione tra tutti gli eredi. La Cassazione, Sezione II civile, con la sentenza n. 24855 del 30 agosto 2026, ha affrontato proprio questa distinzione.

Il punto è capire se la somma debba essere trattata come un debito personale di un coerede oppure reinserita nella massa ereditaria, così da essere considerata nel calcolo delle quote spettanti a ciascuno. Le modalità di calcolo possono condurre allo stesso risultato solo se l’importo viene correttamente ricompreso nella massa comune.

La distinzione ha conseguenze concrete: una restituzione imputata esclusivamente a un erede può produrre un risultato diverso rispetto a una ripartizione effettuata considerando la somma nell’intero patrimonio da dividere. Per questo, nella pianificazione e nella gestione delle successioni, è essenziale ricostruire correttamente i rapporti economici tra i coeredi.

Trust trasparente estero: come si determina il reddito del beneficiario residente in Italia

Quando un beneficiario di un trust estero risiede in Italia, individuare le regole fiscali applicabili è essenziale per gestire correttamente il reddito e gli obblighi dichiarativi. Con la Risposta a interpello n. 165/2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una cittadina statunitense residente in Italia, divenuta beneficiaria individuata di un trust californiano dopo la morte della madre.

L’Agenzia ha chiarito che il reddito imputato per trasparenza deve essere determinato secondo le regole fiscali dello Stato di residenza del trust, in questo caso la California. Ha inoltre escluso l’applicazione della presunzione prevista dall’art. 45, comma 4-quater, del TUIR, riferita ai trust opachi stabiliti in giurisdizioni privilegiate.

Il decesso della disponente segna l’inizio degli adempimenti dichiarativi connessi alla nuova posizione della beneficiaria, da valutare anche con riferimento al monitoraggio fiscale e alle eventuali imposte patrimoniali, tra cui IVIE e IVAFE. La corretta qualificazione del trust e dei redditi attribuiti è quindi determinante per evitare errori nella dichiarazione dei redditi e nella gestione degli obblighi fiscali italiani.

Scioglimento del trust e restituzione dei beni al disponente: quando non si generano imposte

Lo scioglimento anticipato di un trust e la restituzione dei beni al disponente possono avvenire senza generare un’imposizione fiscale, a determinate condizioni. Con la Risposta n. 146/2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un trust neozelandese i cui beni vengono restituiti alla disponente.

Secondo il chiarimento, l’operazione non comporta l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, in assenza di un arricchimento di soggetti terzi, in linea con il nuovo art. 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990. È inoltre esclusa una plusvalenza imponibile ai fini IRPEF, poiché né il conferimento iniziale dei beni nel trust né la loro restituzione sono avvenuti a titolo oneroso.

Il chiarimento è utile per chi valuta lo scioglimento di un trust o una revisione degli strumenti di pianificazione patrimoniale: prima di procedere, è importante verificare le modalità di istituzione, la struttura del trust e le condizioni con cui i beni vengono restituiti al disponente.

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