IVA e ricarica di veicoli elettrici

Con la sentenza C-60/23 (Digital Charging Solutions) del 17 ottobre 2024 la Corte di Giustizia UE è tornata a pronunciarsi sul tema relativo al trattamento dell’IVA delle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Tale fattispecie era già stata affrontata in precedenza nella causa C-282/22 del 20 aprile 2023.

Sentenza C-60/23: inquadramento del fatto

Il caso esaminato dai giudici della Corte Ue ha riguardato una controversia che opponeva una società di diritto tedesco con sede in Germania (la Digital Charging Solutions GmbH, nel seguito anche “Società” o “Società intermedia”) all’amministrazione finanziaria svedese.

La Società, sprovvista di una sede fissa di affari in Svezia, fornisce agli utenti di veicoli elettrici su territorio svedese l’accesso mediante un’applicazione informatica ad una rete di stazioni di ricarica gestite da diversi operatori. L’applicazione consente all’utente di ottenere informazioni circa il prezzo e la disponibilità delle varie stazioni di ricarica incluse nella rete. L’applicazione offre inoltre all’utente una funzione di ricerca e individuazione della stazione di ricarica e di pianificazione del percorso.

Le stazioni di ricarica incluse nella rete non sono quindi gestite in via diretta dalla Società, ma da operatori che con quest’ultima hanno concluso degli accordi con il fine ultimo di consentire agli utenti dei veicoli elettrici di ricaricarli. Oltre all’applicazione, agli utenti viene fornita una carta: quando questa viene utilizzata, la ricarica viene registrata dall’operatore che successivamente fattura alla Digital Charging Solutions GmbH l’importo dovuto per l’energia fornita.

A sua volta (e in modo separato) la Società addebita mensilmente agli utenti un costo (variabile) per l’energia fruita e un costo (fisso) per i servizi di accesso alla rete (importo che prescinde dall’acquisto dell’energia).

La ricarica dei veicoli elettrici è una cessione di beni

Con la prima questione, il giudice chiede se la fornitura di energia per la ricarica di un veicolo elettrico ad una stazione di ricarica appartenente ad una rete pubblica di stazioni, integri la fattispecie della cessione di beni ai sensi dell’art. 14, par. 1, della Direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’art. 15, par. 1, di quest’ultima.

La Corte Ue, nella pronuncia in esame, ribadisce ancora una volta che l’operazione consistente nella fornitura di energia destinata alla ricarica della batteria di un veicolo elettrico costituisca una cessione di beni, in quanto tale operazione conferisce all’utente della stazione di ricarica il diritto di consumare, ai fini della propulsione del proprio veicolo, l’energia elettrica trasferita, che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, è assimilata a un bene materiale.

Pertanto, l’art. 14, par. 1, della Direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’art. 15, par. 1, della Direttiva 2006/112, dev’essere interpretato nel senso che la fornitura di energia elettrica, ai fini della ricarica di un veicolo elettrico ad una stazione di ricarica appartenente ad una rete pubblica di stazioni di questo genere, costituisce cessione di beni ai sensi della prima delle disposizioni richiamate.

La definizione riguarda l’operazione di ricarica a prescindere dall’intervento della società interposta.

Due operazioni distinte e trattamento IVA

Con la seconda questione pregiudiziale, viene esaminato un ulteriore aspetto. Il giudice infatti intende chiarire se l’art. 14 della Direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’art. 15, par. 1, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che la ricarica di un veicolo elettrico presso una rete di stazioni di ricarica pubbliche, cui l’utente ha accesso tramite abbonamento concluso con una società diversa dall’operatore di tale rete, implichi che l’energia elettrica consumata è ceduta, in una prima fase, dall’operatore alla società che offre accesso alla rete e, in una seconda fase, dalla società all’utente, anche se quest’ultimo sceglie la quantità, il momento e il luogo della ricarica nonché le modalità di utilizzo dell’energia elettrica.

In sostanza, è possibile continuare a qualificare l’operazione come una cessione di beni in tutte le fasi della catena di transazioni poste in essere tramite la Società intermedia? Infatti, l’energia è ceduta prima dall’operatore alla società interposta, e poi da quest’ultima all’utente. Considerando che l’utente ha la possibilità di scegliere quantità, momento e luogo della ricarica, si pone il dubbio che la Società non ceda ad essi l’energia intesa come “bene”, bensì conceda loro un credito per l’acquisto dell’elettricità.

A tale proposito, i Giudici ricordano che il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario, ai sensi dell’art. 14, par. 1, della Direttiva 2006/112, non richiede che la parte a cui il bene materiale viene trasferito lo detenga fisicamente, né che tale bene le sia fisicamente trasmesso e/o sia da essa fisicamente ricevuto. Pertanto, uno stesso bene (compresa l’energia elettrica) può essere oggetto di cessioni successive pur essendo trasferito direttamente dal primo venditore al secondo acquirente.

Ferme restando le valutazioni che spettano al giudice del rinvio, la Corte ritiene che nel caso specifico potrebbe applicarsi la disciplina IVA valida per i contratti di commissione (art. 14 par. 2 lett. c) della Direttiva), la quale istituisce una finzione giuridica in base alla quale, se un soggetto passivo che agisce in nome proprio e per conto altrui si interpone in una cessione di beni, si considera che anche il commissionario abbia ricevuto e ceduto i beni in questione. Tale disciplina richiede, da un lato, l’esistenza di un mandato per la cessione dei beni, dall’altro che vi sia identità tra le cessioni di beni acquisiti dalla società e quelli venduti.

Dunque, anche i rapporti in esame possono essere qualificati come contratti di commissione all’acquisto conclusi tra gli utenti di stazioni di ricarica, in qualità di committenti, e la società in qualità di commissionaria, nell’ambito dei quali tali utenti danno a quest’ultima mandato di acquistare, presso operatori di stazioni di ricarica, in nome proprio ma per loro conto, energia elettrica destinata a essere ceduta loro per le esigenze della ricarica dei loro veicoli elettrici.

Da ciò deriva che la prima condizione d’applicazione dell’art. 14, par. 2, lettera c), della direttiva 2006/112 appare soddisfatta.

In relazione alla seconda condizione d’applicazione di tale disposizione, anche essa appare soddisfatta, in quanto le cessioni di beni che si ritengono acquisite dal commissionario e le cessioni di beni venduti o ceduti da quest’ultimo sono identiche.

Le conclusioni della Corte di Giustizia Ue

In definitiva, secondo la Corte, se la Società interposta agisce in nome proprio e per conto degli utenti, a fronte della ricarica effettuata da questi ultimi, si considera che l’energia elettrica sia ceduta prima dagli operatori alla società e poi dalla società agli utenti, anche se sono questi a scegliere la quantità, il momento e il luogo delle ricariche.

Si integra dunque quanto disposto dall’art. 14 della Direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’art. 15, par. 1, di quest’ultima.

Ulteriori considerazioni

Dal caso esaminato e da cui nasce la pronuncia della Corte di Giustizia Ue, possono essere avanzate alcune ulteriori considerazioni in merito all’applicazione IVA sulle operazioni di cui si compone.

Infatti, la fattispecie analizzata si compone in realtà di due diverse operazioni. La prima vede una cessione di beni (nel caso di specie energia elettrica) da parte di un soggetto economico svedese ad un soggetto di diritto tedesco. La seconda, fa riferimento alla cessione di tale bene da parte di un soggetto di diritto tedesco (interposto) ad una serie di utilizzatori finali, persone fisiche.

Ampliando il raggio del nostro ragionamento ed ipotizzando che i partecipanti di tali operazioni possano localizzarsi anche in Stati differenti da quelli citati, si configura un potenziale problema per il soggetto interposto in relazione agli adempimenti IVA connessi alla cessione di beni e/o servizi a consumatori finali non localizzati nel suo stesso Paese di Stabilimento.

In Italia, con la risposta all’interpello n. 27 del 13 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fornitura di energia (ricarica di veicolo elettrico) ad un cliente finale sia qualificabile, ai fini IVA, come cessione di energia elettrica territorialmente rilevante ai sensi dell’art. 7bis, comma 3, lett. b) del DPR n. 633 del 1972.

Anche dal lato del cliente finale, l’operazione di ricarica del veicolo elettrico deve essere qualificata come fornitura di energia elettrica e, di conseguenza, come una cessione di beni sotto il profilo IVA.

Conseguentemente, in base all’indirizzo interpretativo espresso dal Comitato IVA, l’operatore che acquista elettricità al fine di rivenderla al conducente del veicolo elettrico deve essere considerato, sotto il profilo IVA, un soggetto rivenditore, conformemente a quanto stabilito dall’art. 38 della Direttiva IVA, trasfuso nell’ordinamento domestico nell’art. 7, comma 2, lett. a) [ndr art. 7-bis, comma 3, lett. a)] del DPR n. 633 del 197.

Riferimenti normativi

  • Corte Europea – Causa n. 60/23 del 17 ottobre 2024
  • Corte Europea – Causa n. 282/22 del 20 aprile 2023
  • Agenzia delle Entrate – Interpello n. 27 del 13/01/2023